L’imposta sul valore aggiunto (IVA, DDV) è un’imposta generale sui consumi. Si tratta di un’imposta plurifase: si applica cioè a tutte le fasi della catena produttiva e di distribuzione e non solo al momento del consumo finale, come accadeva invece con la precedente imposta sulla cifra d’affari, in vigore prima del 1999. A pagarla sono i soggetti passivi d'imposta, cioè le persone fisiche e giuridiche che svolgono un’attività di cessione di beni o di prestazione di servizi sulla quale si calcola l’IVA. Nelle operazioni di import/export è importante prestare attenzione al presupposto territoriale dell’IVA: l’imposta, infatti, è calcolata e pagata a seconda del luogo in cui avviene lo scambio di beni o servizi. I soggetti passivi d’imposta sono, in linea di principio, tutte le persone fisiche e giuridiche che prestano servizi o cedono beni e che superano un limite prestabilito relativo al volume di traffici. In Slovenia l’aliquota fiscale generale ammonta al 22% e riguarda tutti i beni e i servizi non esenti IVA o per i quali non è applicabile l’aliquota IVA ridotta (aliquota 9,5%). Maggiori informazioni sull’IVA, la base imponibile e i vari calcoli sono disponibili nel capitolo "Tasse e contributi".
L’imposta sul reddito riguarda le persone fisiche: il soggetto passivo è cioè una persona fisica, che non coincide necessariamente con il contribuente. Ad essere tassate sono le seguenti fonti di reddito: redditi da lavoro dipendente o autonomo, redditi agrari, redditi derivanti dalla locazione di beni e dalla cessione di diritti patrimoniali, redditi di capitale e redditi diversi. L’imposta sul reddito si basa su una tabella progressiva con quattro aliquote (dato per il 2014): 16%, 27%, 41% e 50 % (la tabella delle aliquote fiscali per ciascun anno è disponibile sulle pagine web dell’ Ufficio delle imposte della Repubblica di Slovenia); alcuni redditi (interessi, dividendi e redditi di capitale) vengono tassati con l’aliquota cedolare del 25%. Maggiori informazioni sull’imposta sul reddito sono disponibili nel capitolo "Tasse e contributi".
I contributi per la sicurezza sociale in Slovenia rappresentano una delle tre principali categorie di tributi, accanto all’imposta sul reddito e all’IVA. Semplificando si può dire che si tratta di un premio assicurativo (obbligatorio) per diversi tipi di rischio: malattia, invalidità, vecchiaia, morte del capofamiglia, disoccupazione… I contributi per la sicurezza sociale sono pagati dalla retribuzione lorda, mentre l’aliquota e il soggetto passivo variano a seconda del tipo di contributo; il contribuente è quasi sempre il datore di lavoro. Per maggiori informazioni potete consultare la sezione “tasse e contributi”.
L’imposta sul reddito delle società (o, per semplificare, l’imposta sull’utile) ha come soggetti passivi le persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato e, per i redditi prodotti sul territorio della Repubblica di Slovenia, anche le persone giuridiche non residenti nel territorio dello Stato. Il fattore principale per determinare il soggetto passivo è l’esercizio di un’attività economica (cosa che le imprese fanno per definizione e per legge); non costituiscono soggetti passivi la Repubblica di Slovenia, le comunità locali e tutte le istituzioni, associazioni, comunità religiose senza scopo di lucro. La base per il calcolo dell’imponibile è l’utile accertato con la dichiarazione dei redditi, che non corrisponde necessariamente all’utile d’esercizio: l’imponibile, infatti, è rappresentato dai ricavi dell’impresa al netto dei costi deducibili e delle agevolazioni fiscali. Dal 2014 è in vigore un’aliquota fiscale del 17%. Maggiori informazioni sull’imposta sul reddito delle società sono disponibili nel capitolo "Tasse e contributi" e alla pagina web dell’Ufficio delle imposte della Repubblica di Slovenia.
L'imposta sul valore aggiunto, in acronimo IVA, è un'imposta applicata sul valore aggiunto di ogni fase della produzione,scambio di beni e servizi. È in vigore in 63 paesi.L'IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso. Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa, l'imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta – ad esempio l'imprenditore o il professionista – l'IVA resta neutrale.
Il soggetto passivo d'imposta, cioè colui che cede beni o servizi, può infatti detrarre l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o dei servizi prestati. L'IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali. Nell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il contribuente di fatto (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta ne sopporta l'onere economico e il contribuente di diritto (di norma un imprenditore o un professionista) su cui gravano tutti gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, sebbene per lui l'imposta resti neutrale dal punto di vista economico.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un'imposta italiana diretta, personale, progressiva e generale, regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, emanato con d.P.R. n. 917 del 22 dicembre1986.Il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle seguenti categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi. È un'imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che aumentano in relazione agli scaglioni di reddito, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero.
I soggetti passivi dell'IRPEF (art. 2, D.P.R. 917/1986) sono:
- Le persone residenti sul territorio italiano (per tutti i cespiti posseduti ed i redditi prodotti in patria o all'estero).
- Le persone non residenti sul territorio italiano (per i soli redditi prodotti nel territorio italiano).
- I soggetti passivi impropri, ossia le società di persone e, con innovazione recente, le società di capitali i cui soci - ricorrendone le condizioni - hanno adottato la cosiddetta "tassazione per trasparenza", in tutto simile a quella delle società di persone. In questo caso è la società che deve consegnare la dichiarazione dei redditi, ma sono tenuti a pagare l'imposta i soci stessi e non la società, secondo la loro quota di partecipazione agli utili prodotti dalla società stessa.
I contributi sociali si dividono in :
- Contributi previdenziali, sono versamenti obbligatori effettuati solitamente, in Italia, all'INPS (Settore privato) e all'INPDAP (settore pubblico) per ottenere successivamente una prestazione pensionistica.
- Contributi assistenziali, altrettanto obbligatori, effettuati all'INPS o all'INAIL, per ottenere la copertura di rischi legati all'invalidità, alla malattia, agli infortuni.
La caratteristica dei contributi sociali è l'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro in conseguenza dell'instaurazione di un rapporto di lavoro. Sono nulli accordi tra le parti volti ad evitare il pagamento dei contributi e il mancato versamento di essi (es. lavoro nero), nonché l'inosservanza degli adempimenti burocratici connessi, è pesantemente sanzionato anche in via penale.
Per i liberi professionisti, i commercianti e gli artigiani il presupposto per l'obbligo contributivo è, al pari, lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo. Il principio alla base del versamento dei contributi è di aiuto sociale: in primis, verrà garantito al beneficiario il diritto, al raggiungimento di determinati requisiti, alla pensione, ma, nell'immediato, il lavoratore potrà fruire di servizi circostanziati che attenuino gli effetti negativi di particolari situazioni (disoccupazione, malattia, infortunio, invalidità, carichi familiari ecc..).
L'IRES, acronimo di Imposta sul reddito delle società è una imposta proporzionale e personale con aliquota del 27,50%. Ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi sono soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società:
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enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciale;
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enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno come oggetto l'esercizio di attività commerciale;
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società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
L'IRES, istituita col decreto legislativo n. 344/2003, ha sostituito l'IRPEG ed è entrata effettivamente in vigore il primo gennaio2004. Il legislatore ha voluto modernizzare il regime fiscale dei capitali e delle imprese facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell'Unione Europea.