I soggetti della sicurezza Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015
La normativa italiana individua le figure aziendali sulle quali gravano determinati obblighi in materia di sicurezza. Tali figure sono le seguenti.
a) Datore di Lavoro
E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Principali obblighi del datore di lavoro:
- Effettuare la valutazione di tutti i rischi ed elaborare il relativo documento (obbligo non delegabile)
- Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) (obbligo non delegabile)
- adottare tutte le misure di prevenzione e protezione e dare attuazione al piano di miglioramento e raggiungimento degli obiettivi;
- designare, formare ed addestrare i lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza e del pronto soccorso;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI;
- adempiere agli obblighi generali di informazione, formazione e addestramento.
b) Preposto
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Principali obblighi del preposto
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,
c) Dirigente
Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Egli ha dei poteri sostanzialmente analoghi a quelli del datore di lavoro.
Nelle aziende medio/piccole il dirigente può anche non essere presente.
d) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro deve sempre designare un responsabile della sicurezza, che nella normativa italiana si chiama responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Il servizio di prevenzione e protezione è uno strumento di supporto tecnico del datore di lavoro per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro ha le seguenti alternative:
1) assume direttamente l’incarico di RSPP nei casi previsti dalla legge, per esempio nelle imprese industriali ed artigiane che occupano sino a 30 lavoratori e che non siano classificate a rischio di incidente rilevante.
In questo caso gli obblighi formativi sono i seguenti:
- imprese con “Rischio alto” - corso 48 ore (Aggiornamento quinquennale di 16 ore)
- imprese con “Rischio medio” – corso 32 ore (Aggiornamento quinquennale di12 ore)
- imprese con “Rischio alto” – corso 16 ore (Aggiornamento quinquennale di 8 ore)
2) designa un altro soggetto interno all’impresa (lavoratore, socio ecc.):
3) designa un soggetto esterno all’azienda
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non assuma i compiti di R.S.P.P., gli obblighi formativi sono più impegnativi.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può altresì nominare uno o più addetti del servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P.), i quali devono essere parimenti formati.
Obblighi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
- Individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
- Collaborare alla valutazione dei rischi, individuando le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure
- Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori:
- Fornire le informazioni in merito a rischi generali e specifici, misure di prevenzione e protezione, procedure di emergenza
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica
e) Medico competente
Per le imprese con particolari rischi, il datore di lavoro deve provvedere alla nomina di un medico del lavoro, denominato medico competente.
Il medico collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, effettua la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti previsti dalla legge.
In particolare, il medico competente:
- collabora ai fini della valutazione del rischio;
- effettua la sorveglianza sanitaria secondo tutte le disposizioni di legge previste (visita medica preassuntiva, preventiva, periodica, straordinaria, di ripresa del lavoro, di fine rapporto);
- esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica: tiene la cartella sanitaria secondo le norme deontologiche e della privacy;
- effettua il sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro
- effettua attività di informazione dei lavoratori;
- partecipa alla riunione periodica del servizio dei prevenzione e protezione;
- collabora all’attuazione delle misure di primo soccorso aziendale;
f) Lavoratore
Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
Al lavoratore così definito sono equiparati il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente; l’associato in partecipazione, il tirocinante.
Obblighi dei lavoratori:
- Prendersi cura della propria ed altrui sicurezza, sottoporsi ai controlli sanitari, contribuire all’adempimento degli obblighi in materia e partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- Osservare le disposizioni e le istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale ed utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i DPI.
- Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi, dei dispositivi di sicurezza e dei DPI e ogni eventuale condizione di pericolo adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo e non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- Esporre apposita tessera di riconoscimento in caso di lavori in appalto o subappalto
g) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Attribuzioni del RLS:
- Accede ai luoghi di lavoro, promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, fa proposte in merito alla attività di prevenzione, avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati.
- È consultato e formula osservazioni in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, alla formazione, alla designazione del RSPP/ASPP, del MC alla attività di PI, PS ed evacuazione dei luoghi di lavoro; partecipa alla riunione periodica.
- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative ed agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
h) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Viene individuato nell’ambito della bilateralità e degli organismi paritetici per più aziende del territorio che di norma occupano fino a 15 lavoratori. L’attività è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
La nomina del RLST presuppone che il rappresentante non sia stato eletto o designato in ambito aziendale.
- Esercita le competenze del RLS nelle aziende del territorio di competenza
- Accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria tranne nel caso di infortunio grave previa segnalazione all’organismo paritetico.
- Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità previste effettua la comunicazione all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
- L’organismo paritetico comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
La nomina del RLST rappresenta un costo per l’azienda.