I soggetti della sicurezza Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

La normativa italiana individua le figure aziendali sulle quali gravano determinati obblighi in materia di sicurezza. Tali figure sono le seguenti.

a) Datore di Lavoro

E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Principali obblighi del datore di lavoro:
  1. Effettuare la valutazione di tutti i rischi ed elaborare il relativo documento (obbligo non delegabile)
  2. Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) (obbligo non delegabile)
  3. adottare tutte le misure di prevenzione e protezione e dare attuazione al piano di miglioramento e raggiungimento degli obiettivi;
  4. designare, formare ed addestrare i lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza e del pronto soccorso;
  5. fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI;
  6. adempiere agli obblighi generali di informazione, formazione e addestramento.
 

b) Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Principali obblighi del preposto
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  3. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,
 

c) Dirigente

Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Egli ha dei poteri sostanzialmente analoghi a quelli del datore di lavoro.

Nelle aziende medio/piccole il dirigente può anche non essere presente.

d) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro deve sempre designare un responsabile della sicurezza, che nella normativa italiana si chiama responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Il servizio di prevenzione e protezione è uno strumento di supporto tecnico del datore di lavoro per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro ha le seguenti alternative:

1) assume direttamente l’incarico di RSPP nei casi previsti dalla legge, per esempio nelle imprese industriali ed artigiane che occupano sino a 30 lavoratori e che non siano classificate a rischio di incidente rilevante.

In questo caso gli obblighi formativi sono i seguenti:
  • imprese con “Rischio alto” - corso 48 ore (Aggiornamento quinquennale di 16 ore)
  • imprese con “Rischio medio” – corso 32 ore (Aggiornamento quinquennale di12 ore)
  • imprese con “Rischio alto” – corso 16 ore (Aggiornamento quinquennale di 8 ore)
 
2) designa un altro soggetto interno all’impresa (lavoratore, socio ecc.):
 
3) designa un soggetto esterno all’azienda
 

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non assuma i compiti di R.S.P.P., gli obblighi formativi sono più impegnativi.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può altresì nominare uno o più addetti del servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P.), i quali devono essere parimenti formati.
 
Obblighi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
  1. Individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
  2. Collaborare alla valutazione dei rischi, individuando le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure
  3. Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori:
  4. Fornire le informazioni in merito a rischi generali e specifici, misure di prevenzione e protezione, procedure di emergenza
  5. Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica
 

e) Medico competente

Per le imprese con particolari rischi, il datore di lavoro deve provvedere alla nomina di un medico del lavoro, denominato medico competente.

Il medico collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, effettua la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

In particolare, il medico competente:
  • collabora ai fini della valutazione del rischio;
  • effettua la sorveglianza sanitaria secondo tutte le disposizioni di legge previste (visita medica preassuntiva, preventiva, periodica, straordinaria, di ripresa del lavoro, di fine rapporto);
  • esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica: tiene la cartella sanitaria secondo le norme deontologiche e della privacy;
  • effettua il sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro
  • effettua attività di informazione dei lavoratori;
  • partecipa alla riunione periodica del servizio dei prevenzione e protezione;
  • collabora all’attuazione delle misure di primo soccorso aziendale;
 

f) Lavoratore

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,

Al lavoratore così definito sono equiparati il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente; l’associato in partecipazione, il tirocinante.

Obblighi dei lavoratori:
  1. Prendersi cura della propria ed altrui sicurezza, sottoporsi ai controlli sanitari, contribuire all’adempimento degli obblighi in materia e partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
  2. Osservare le disposizioni e le istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale ed utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i DPI.
  3. Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi, dei dispositivi di sicurezza e dei DPI e ogni eventuale condizione di pericolo adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  4. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo e non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
  5. Esporre apposita tessera di riconoscimento in caso di lavori in appalto o subappalto
 

g) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Attribuzioni del RLS:
  • Accede ai luoghi di lavoro, promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, fa proposte in merito alla attività di prevenzione, avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati.
  • È consultato e formula osservazioni in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, alla formazione, alla designazione del RSPP/ASPP, del MC alla attività di PI, PS ed evacuazione dei luoghi di lavoro; partecipa alla riunione periodica.
  • Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative ed agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
 

h) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Viene individuato nell’ambito della bilateralità e degli organismi paritetici per più aziende del territorio che di norma occupano fino a 15 lavoratori. L’attività è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.

La nomina del RLST presuppone che il rappresentante non sia stato eletto o designato in ambito aziendale.
  • Esercita le competenze del RLS nelle aziende del territorio di competenza
  • Accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria tranne nel caso di infortunio grave previa segnalazione all’organismo paritetico.
  • Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità previste effettua la comunicazione all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
  • L’organismo paritetico comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
 

La nomina del RLST rappresenta un costo per l’azienda.

Informazione, formazione ed addestramento del personale Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Tutte le figure sopra indicate devono essere adeguatamente formate ed informate su iniziativa del datore di lavoro. La corretta formazione, informazione ed addestramento costituiscono infatti un obbligo per il datore di lavoro che viene sanzionato ove non adempia.

La formazione deve essere attestata, per cui il datore di lavoro deve dimostrare con idonea documentazione l’avvenuto adempimento degli obblighi formativi.

Per i lavoratori stranieri operanti in Italia, in linea di principio essi devono essere formati secondo la normativa in vigore in Italia. Ove essi abbiamo svolto attività formative nel paese di origine, queste devono essere valutate in termini di contenuti e durata rispetto alla normativa italiana. In caso contrario è necessaria una integrazione.

In Italia la normativa che regola gli obblighi formativi è molto dettagliata. Per ciascuna delle figure aziendali sopra descritte vi sono obblighi di frequenza a determinati corsi, che qui in breve si espongono:

a. La formazione dei lavoratori

La norma italiana obbliga il datore di lavoro ad assicurare a tutti i lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. Per i lavoratori stranieri la formazione può avvenire anche in una lingua diversa dall’italiano, ma il datore di lavoro deve assicurarsi che la lingua utilizzata sia in ogni caso compresa dal lavoratore, in maniera tale che la formazione sia efficace.

La formazione dei lavoratori è distinta in due tipologie:

1) Una formazione generale della durata di 4 ore, comune a tutti i settori lavorativi. Contenuto della formazione: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo ed assistenza 

2) Una formazione specifica di durata variabile in funzione del livello di rischio dell’azienda (rischio basso: 4 ore, rischio medio: 8 ore; rischio alto: 12 ore). Contenuti: rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall’alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici e fisici, rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, dpi, organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro – stress lavoro correlato, movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto), segnaletica, emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure organizzative e primo soccorso incidenti e infortuni mancati – altri rischi

Aggiornamento: Ogni lavoratore deve frequentare dei corsi di aggiornamento della durata minima di 6 ore ogni 5 anni. 

b. La formazione specifica per i preposti

 In azienda o in cantiere è sempre individuabile una persona che svolge il ruolo di “caposquadra”, che, anche in assenza del datore di lavoro, organizza il lavoro, distribuisce i compiti ai lavoratori e verifica che vengano eseguiti correttamente, attuando quindi le indicazioni ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro.

Questo soggetto, in aggiunta all’obbligo di generale formazione dei lavoratori, deve ricevere una formazione aggiuntiva della durata di 8 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. 

c. La formazione specifica per i dirigenti

 Il dirigente deve essere adeguatamente formato ed essere inviato ad un corso della durata complessiva minima di 16 ore, strutturata in 4 moduli, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. 

d. La formazione specifica degli addetti alla prevenzione incendi, all’emergenza ed all’evacuazione

Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, anche mettendo loro a disposizione un numero congruo di apprestamenti antincendio (es. estintori).

Durata
I percorsi formativi sono articolati in base alla classificazione delle attività:
  • Attività a rischio basso: 4 ore
  • Attività a rischio medio: 8 ore
  • Attività a rischio elevato: 16 ore
 
Contenuti

I contenuti della formazione sono attualmente regolati dall’allegato IX al D.M. 10 marzo 1998. Sono in ogni caso previste una parte teorica nonché delle esercitazioni pratiche.

e. La formazione specifica degli addetti al primo soccorso

 Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare anche uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso.

Gli addetti al primo soccorso sono i soggetti che gestiscono l’emergenza nel caso di infortunio di un lavoratore e provvedono ad attivare i soccorsi prestando, se possibile, le prime cure.

Anche per il primo soccorso le aziende sono classificate in più categorie a seconda del rischio, con durata di 12 ore ovvero 16 ore.

Il corso deve essere ripetuto ogni tre anni e tale aggiornamento ha la durata di 4 o 6 ore.

f. Formazione dei rappresentanti dei lavoratori

Per gli RLS, è previsto un corso base di 32 ore, di cui 20 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica relativa all’attività effettivamente svolta.

Ogni anno sono necessari aggiornamenti della durata di 4 o 8 ore a seconda che nell’impresa son occupati meno o più di 50 lavoratori.

La valutazione dei rischi Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Costituisce il più importante obbligo a carico del datore di lavoro.

Trattasi di un processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve quindi esaminare tutti gli aspetti dell’attività lavorativa al fine di constatare:
  • cosa può provocare lesioni o danni;
  • se è possibile eliminare i pericoli e, nel caso in cui ciò non sia possibile, ridurli
  • quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi.
 
Tra le misure, rientrano gli obblighi di
  • informare i lavoratori;
  • addestrare i lavoratori;
  • mettere a disposizione l’organizzazione e i mezzi per attuare le misure necessarie.
 
La valutazione dei rischi deve essere strutturata e applicata in maniera tale da consentire ai datori di lavoro di:
  • individuare i pericoli presenti sul lavoro e valutare i rischi associati a questi pericoli; stabilire quali misure adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti e degli altri lavoratori, nel rispetto dei requisiti di legge;
  • valutare i rischi allo scopo di una scelta informata delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici utilizzati nonché per allestire al meglio l'ambiente di lavoro e garantire un'organizzazione ottimale dell'attività;
  • verificare che le misure messe in atto siano adeguate;
  • dare un ordine di priorità a eventuali altre misure ritenute necessarie a seguito della valutazione;
  • dimostrare a se stessi, alle autorità competenti, ai lavoratori e ai loro rappresentanti di aver considerato tutti i fattori pertinenti all'attività e di aver raggiunto un giudizio valido e informato dei rischi e delle misure necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza;
  • garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione di una valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori.
 
Particolare attenzione deve essere prestata a:
 

La valutazione del rischio risulta da un documento (documento di valutazione dei rischi) che dal 2013 può essere redatto secondo le c.d. procedure standardizzate di valutazione dei rischi.

Principali fattori di rischio presenti nelle attività imprenditoriali:
  • Rischio da esposizione al rumore
  • Rischio d’incendio
  • Rischio di esplosione
  • Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
  • Rischio da esposizione ad agenti chimici
  • Rischio da esposizione ad agenti biologici
  • Rischio da esposizione a polveri di amianto
  • Rischio da esposizione a vibrazioni Rischio da movimentazione manuale dei carichi
  • Rischio collegati allo stress lavoro- correlato
  • Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali
  • Rischi collegati ad aspetti ergonomici (posture incongrue, movimenti ripetuti degli arti superiori, ecc)
  • Lavori in appalto / subappalto
  • Altri rischi (ad es. di caduta dall’alto, di folgorazione, di seppellimento, in particolare nel campo delle costruzioni, ecc.)

Altri obblighi per le imprese Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Lavori in cantieri edili e assimilati

Le imprese operanti in cantieri devono essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale per svolgere i lavori.

La documentazione minima comprovante tale idoneità che deve essere esibita al committente o all’impresa appaltatrice è la seguente:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi o autocertificazione secondo le procedure standardizzate

c) documento unico di regolarità contributiva d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08

d) documentazione attestante l’adempimento agli obblighi di formazione e informazione del personale 

Cassetta di sicurezza e pacchetto di medicazione

Ciascuna impresa, oltre a formare uno o più addetti al primo soccorso, deve predisporre una vera e propria organizzazione di pronto soccorso.

In particolare, l’impresa deve munirsi di

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima di cui sotto (se ci sono 3 e più persone operanti in azienda)

b) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima di cui sotto (se ci sono massimo due persone operanti in azienda) 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE fino 2 Persone (Piccola)
Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 

Obblighi formativi per particolari attività

  • formazione specifica dei lavoratori che effettuano lavori sotto tensione
  • corsi abilitanti all’utilizzo delle seguenti attrezzature di lavoro:
conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (senza stabilizzatori)
conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (con stabilizzatori)
conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (con e senza stabilizzatori)
conduzione di gru per autocarro
conduzione di gru a torre a rotazione in alto
conduzione di gru a torre a rotazione in basso
conduzione di gru a torre a rotazione sia in basso che in alto
conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli industriali semoventi)
conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico)
conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
conduzione di gru mobili
conduzione di trattori agricoli o forestali (trattori a ruote)
conduzione di trattori agricoli o forestali (trattori a cingoli)
conduzione di escavatori idraulici
conduzione di escavatori a fune
conduzione di caricatori frontali
conduzione di terne ( a ruote o a cingoli)
conduzione di autoribaltabili a cingoli
conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne
conduzione di pompe per calcestruzzo

Per la conduzione di ciascuno di tali mezzi ci sono corsi specifici, consistenti in una parte teorica ed una pratica.

  • formazione dei lavoratori che utilizzano DPI di III categoria.

Cenni sull’attivita’ di vigilanza Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dai seguenti organi:
a)    Aziende Sanitarie Locali (AUSL) competenti per territorio;
b)    Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c)    Direzione Territoriale del Lavoro
d)    INAIL

 

a)    Azienda Unità Sanitaria Locale

Ogni AUSL ha una Struttura di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro che svolge attività di prevenzione degli infortuni e malattie professionali; la stessa interviene quando vi siano segnalazioni/esposti, a seguito delle richieste di intervento da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza o da altri lavoratori e loro referenti; a seguito di segnalazioni da parte di altri Enti di vigilanza (es: Vigili del Fuoco, Direzione Territoriale del Lavoro, Comune, ecc.), a seguito di delega della Magistratura (Pubblico Ministero) in relazione ad infortuni sul lavoro o malattie professionali o ad altri fatti ritenuti penalmente rilevanti.

Procedura ispettiva

Gli operatori delle AUSL hanno accesso a tutti i luoghi di lavoro, in qualunque ora.

Nell’ambito dell’ispezione gli operatori che hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono accedere a tutta la documentazione presente ed acquisirne copia, oppure richiedere che questa venga messa loro a disposizione in modi e tempi definiti.

Nella normativa italiana la maggior parte dei reati in materia di sicurezza sul lavoro ha rilevanza penale.

Vi è possibilità di pagare soltanto una somma di denaro, senza risvolti penali, quando il soggetto ispezionato sana le irregolarità rilevate (facendo seguito all’istituto della c.d. “prescrizione”) e viene poi ammesso al pagamento di una sanzione pari ad ¼ della pena massima prevista.

Nei casi più gravi può essere disposta anche la sospensione dell’attività imprenditoriale o del cantiere.

Resta ferma inoltre la procedibilità penale a fronte dei reati di lesione personale colposa o di omicidio colposo a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

b)    Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Tra i compiti dei V.V.F. rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.

c)    Direzione Provinciale del Lavoro

La Direzione Provinciale del Lavoro è un ufficio periferico del Ministero del Lavoro, che esercita anche un’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nelle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, tra cui cantieri edili, opere stradali, montaggio prefabbricati, lavori sotterranei, utilizzo di esplosivi.

d)    INAIL

L’INAIL è un Ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Avendo un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati, svolge attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché controlli della sorveglianza sanitaria in aziende a rischio.

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