Il sistema contabile Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Nel sistema contabile a partita singola si iscrivono nei libri contabili solo i dati riferiti a determinati eventi di gestione (si evidenziano solo gli eventi di gestione che ci interessano). Nei libri contabili vengono ordinati ed elaborati i dati riferiti al singolo evento di gestione senza considerare il principio del legame tra categorie di voci. Poiché si seguono solamente determinati eventi di gestione, nei libri contabili organizzati secondo il sistema contabile a partita singola non è possibile trovare i dati riferiti a tutti gli eventi di gestione di un determinato periodo, né sul legame tra i dati riferiti allo stesso evento nelle diverse categorie di voci (cosa invece possibile nella contabilità a partita doppia). In base ai dati di questi libri contabili, non è possibile produrre tutte le relazioni contabili necessarie. L’organizzazione dei libri contabili si basa solamente sui libri contabili accessori. Gli imprenditori possono adottare il sistema contabile a partita singola se soddisfano i requisiti della Legge sulle società commerciali(ZGD). All’art. 73, questa legge prevede che l’imprenditore possa adottare il sistema contabile a partita singola in conformità allo speciale Principio contabile sloveno n. 39 se nell’ultimo anno finanziario non ha superato due dei seguenti criteri:

  • Il numero medio degli impiegati non supera i tre lavoratori,
  • I proventi annui non superano i €50.000,
  • Il valore medio dell’attivo, corrispondente alla metà della somma del valore dell’attivo al primo e ultimo giorno dell’esercizio, non supera i 25.000 euro. Questo vale anche per un imprenditore che inizia a svolgere la propria attività e nel primo anno finanziario non impiega più di tre lavoratori in media.
 

In conformità ai criteri del precedente paragrafo, l’imprenditore sceglie il sistema di tenuta dei libri contabili in base ai dati dell’ultimo rapporto annuale.

Tutti coloro che non soddisfano i requisiti sopra descritti devono tenere i propri libri contabili secondo il sistema a partita doppia. La differenza fondamentale tra il sistema a partita singola e doppia è il fatto che in quello a partita singola l’evento di gestione viene evidenziato nei libri contabili una sola volta, mentre nel sistema a partita doppia viene evidenziato due volte.

La Legge sulle società commerciali definisce all’art. 54 che i libri contabili vanno tenuti con il sistema a partita doppia se la legge non prescrive diversamente. Nella tenuta dei libri contabili, tutte le società devono considerare il quadro dei conti per il libro mastro adottato dall’Istituto sloveno per la revisione. Il quadro dei conti definisce le classi dei conti da 0 a 9 e i gruppi di conti da 00 a 99. La contabilità a partita doppia garantisce il monitoraggio costante di tutte le modifiche (vengono evidenziati tutti gli eventi di gestione) e dello stato delle categorie di gestione del sistema operativo. I dati del singolo evento di gestione vengono sempre ordinati e trattati in collegamento ad altri eventi e, se necessario, vengono ulteriormente articolati nei singoli libri accessori.

La contabilità a partita singola è adatta agli imprenditori autonomi con poche commesse all’anno, dato che in caso di un maggior numero di transazioni questo sistema diventa poco chiaro.

Il codice civile (art. 2214) prevede l’obbligo per l’imprenditore che esercita un’attività commerciale di tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Queste disposizioni non si applicano ai piccoli imprenditori che il codice civile (art. 2083) individua in coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. L’art. 2215 del c.c. dispone che i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina. L’art. 2215-bis dispone che i libri, le scritture e la documentazione possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Il libro giornale (art. 2216 c.c.) deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. L’inventario (art. 2217 c.c.) deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’impresa. L’inventario si chiude con il bilancio che deve dimostrare gli utili conseguiti e le perdite subite. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le scritture contabili (art. 2219 c.c.) devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Le scritture, le fatture e le lettere (art. 2220 c.c.) devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

Le società a responsabilità limitata devono tenere inoltre (art. 2478 c.c.) il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori e il libro delle decisioni del collegio sindacale.

Le società di capitali devono redigere il bilancio d’esercizio con la nota integrativa. Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci, da convocare dagli amministratori entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Entro 30 giorni dall’approvazione il bilancio con le relazioni deve essere depositato presso il registro delle imprese.

Le norme tributarie (DPR/600, art. 13) prevedono l’obbligo della tenuta delle scritture contabili per le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative), per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio delle attività commerciali, per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice e per le persone fisiche che esercitano imprese commerciali. L’art. 14 del DPR 600/73 prevede l’obbligo di tenere il libro giornale, il libro degli inventari, i registri prescritti ai fini IVA e le scritture ausiliare nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali e il registro dei beni ammortizzabili. Le società a responsabilità limitata devono tenere inoltre i libri sociali previsti dal codice civile. Le società estere che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni devono rilevare in contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente il risultati dell’esercizio.

L’articolo 18 del DPR 600/73 consente la tenuta della contabilità semplificata per le imprese individuali e le società di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Queste imprese sono esonerate dalla contabilità ordinaria in partita doppia, ma devono tenere i registri IVA, nei quali vanno annotate anche le rimanenze entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale e tutti i costi da portare in deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

Cosa significano le parole ‘costi’ ‘ricavi’ ‘utile’ ‘ammortamento’? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

I ricavi si possono definire come il valore commerciale dei prodotti ceduti, siano essi beni o servizi. I principi contabili internazionali (IAS 18.1.) definiscono i ricavi come un incremento dei benefici economici nel singolo periodo d’imposta che si esprime come un incremento delle attività (ad esempio della liquidità o dei crediti a fronte della vendita di beni) o come una riduzione dei debiti (ad esempio per cancellazione o ripianamento). La maggior parte dei ricavi di un’impresa è dunque connessa con la sua attività fondamentale (ricavi operativi). I ricavi operativi derivano dalla vendita e da altre attività quali sovvenzioni, sussidi, premi, compensazioni etc. Oltre a questi si hanno i ricavi finanziari e i ricavi diversi. I ricavi finanziari sono connessi alle attività di investimento, mentre i ricavi diversi si rifanno a eventi di carattere non ordinario connessi alle attività dell’impresa. I ricavi contribuiscono a incrementare il risultato economico (ovvero ricavi – costi) e in questo modo influiscono sulle dimensioni del capitale.

I costi vengono definiti negli IAS come la riduzione dei benefici economici nel singolo periodo d’imposta che si esprime in una riduzione delle attività (ad esempio minori rimanenze di merci a fronte di vendite) o in un aumento dei debiti (ad esempio per gli interessi addebitati). Nelle aziende che esercitano un’attività produttiva i costi sono calcolati sommando le spese d'esercizio al costo delle scorte iniziali di prodotti finiti e in corso di lavorazione e sottraendo il costo delle giacenze finali e dei prodotti in corso di lavorazione. Poiché le imprese che esercitano attività commerciali non incorrono in questo meccanismo, nel calcolare i costi bisogna tenere conto anche del valore della merce venduta. I costi si possono suddividere in operativi (svalutazione, deficit…), finanziari e diversi. I costi finanziari sono connessi alle attività di investimento e finanziamento dell’impresa (soprattutto agli interessi), mentre i costi diversi sono conseguenza di eventi di carattere non ordinario. Anche i costi influiscono sul capitale, perché contribuiscono a far calare il risultato economico dell’impresa.

L’utile è la differenza tra i ricavi complessivi dell’azienda (operativi, finanziari e diversi) e i costi complessivi (operativi, finanziari e diversi). L’utile si realizza quando i ricavi superano i costi; in caso contrario si parla più correttamente di risultato economico negativo o perdita. L’utile come risultato economico dell’azienda non coincide necessariamente con l’imponibile. La differenza tra i due è costituita dai costi detraibili (non tutte le spese o costi di un’impresa infatti sono tali). L’utile netto si ricava sottraendo dall’utile dell’impresa l’ammontare dell’imposta sul reddito delle società.

L’ammortamento è la diminuzione del valore di immobili, impianti e macchinari con il trasferimento del valore di questi ultimi ai prodotti e al reperimento di capitali per la loro sostituzione quando usurati. I principi contabili definiscono i costi di ammortamento come corrispondenti agli importi dei costi di acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali con vita utile definita che, nei singoli periodi di imposta, fluiscono da queste immobilizzazioni e generano effetti economici. L’impresa decide autonomamente il metodo di ammortamento, i tassi da applicare annualmente e la distribuzione dell’ammortamento annuale nei singoli esercizi contabili. È possibile scegliere tra ammortamento temporale (ammortamento a rate costanti o decrescenti) e l’ammortamento funzionale, privilegiando il metodo che riflette al meglio il modo in cui l’immobilizzazione genera benefici economici. Le aliquote di ammortamento previste per la compilazione della dichiarazione d’imposta non corrispondono a quelle in vigore per l’ammortamento nelle evidenze contabili del conto economico.

Cosa ci dicono i bilanci? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

I bilanci che vengono predisposti alla fine dell’esercizio oppure per i periodi infra-annuali, sono lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e il rendiconto delle variazioni di capitale. La Legge sulle società commerciali definisce quali prospetti debba presentare l’azienda ovvero l’imprenditore. Lo stato patrimoniale presenta il patrimonio dell’azienda e le fonti di finanziamento delle attività. Il conto economico rappresenta l’approfondimento della corrispondente voce dello stato patrimoniale e mostra il risultato dell’azienda. Se l’azienda ha prodotto utili, nell’esercizio avrà registrato un surplus di entrate sulle uscite, mentre qualora abbia prodotto una perdita, i costi hanno superato i ricavi. È possibile predisporre il conto economico in due modi. Si utilizza la versione tedesca (i proventi dell’esercizio vengono classificati secondo categorie naturali) e quella angloamericana (i costi dell’esercizio vengono classificati secondo il principio funzionale). Il conto economico rappresenta il successo dell’azienda nell’anno finanziario. Lo stato patrimoniale viene invece sempre predisposto per un determinato momento (data di chiusura dell’esercizio). Il rendiconto finanziario rappresenta le variazioni della liquidità. Viene predisposto con metodo diretto o indiretto. Il rendiconto finanziario mostra i flussi finanziari dell’esercizio che si sono verificati nel corso dell’attività, degli investimenti e dei finanziamenti. Il rendiconto dei flussi di capitale mostra invece le variazioni occorse nella composizione del capitale. Vengono rappresentati i movimenti di capitale. Il conto economico, il rendiconto finanziario e il conto di movimenti del capitale sono voci dettagliate dello stato patrimoniale.

In conformità all’art. 56 della Legge sulle società commerciali, un’azienda con sede nella Repubblica di Slovenia che controlli una o più aziende con sede nella Repubblica di Slovenia o all’estero (società controllate), deve predisporre il bilancio consolidato se la società controllante o una delle società controllate è organizzata come società di capitali, come società in accomandita o come altra organizzazione con lo stesso tipo di forma giuridica secondo la legislazione dello stato in cui la società ha sede. Il bilancio consolidato contiene i singoli bilanci delle aziende giuridicamente autonome ma economicamente collegate che presentano lo stato patrimoniale e il conto economico come se si trattasse di un’unica azienda. I bilanci consolidati vengono predisposti con esclusione di determinate voci dalle somme dei bilanci di tutte le società del gruppo.

Il bilancio d’esercizio è il documento con cui si rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’esercizio ed il risultato economico dell’esercizio (stato patrimoniale e conto economico). Gli amministratori (e in alcuni casi i liquidatori o i sindaci) delle seguenti forme societarie sono i soggetti obbligati al deposito del bilancio d'esercizio:
  • Società per azioni (SpA)
  • Società in accomandita per azioni (Sapa)
  • Società a responsabilità limitata (Srl)
  • Società cooperative
  • Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)
  • Società Consortili
  • Enti lirici (art. 16 D.Lgs. 367/96).
 

Le società estere con sede secondaria in Italia sono obbligate, ai sensi dell’art. 2506 del codice civile e dell’art. 41 del D.Lgs. n. 87/92, alla pubblicazione del bilancio d’esercizio della società ed eventualmente del bilancio consolidato. Il bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato e le relative note illustrative dovranno essere tradotti in lingua italiana e la conformità al testo originale dovrà essere attestata dal rappresentante della sede secondaria mediante apposita dichiarazione scritta.

Cosa sono i principi contabili? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

I principi contabili sono regole tecniche di gestione della contabilità, predisposte dall’Istituto sloveno di revisione. I principi contabili sloveni definiscono le regole tecniche della contabilità, completando e articolando più dettagliatamente le disposizioni di legge. Si tratta dunque di regole settoriali che specificano con maggiore dettaglio, chiarificano e definiscono le modalità di applicazione delle regole e dei requisiti legislativi fondamentali riferiti alla contabilità. Inoltre, in conformità all’art. 54 della Legge sulle società commerciali, le aziende le cui obbligazioni sono quotate nei mercati obbligazionari organizzati degli Stati membri dell’Unione Europea e che, in base all’art. 56 della stessa legge, sono tenute al consolidamento, devono predisporre anche il rapporto annuale consolidato, di cui al paragrafo 7 dell’art. 56 della Legge sulle società commerciali, in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS). Oltre alle società fin qui definite, sono tenute a predisporre le relazioni annuali di cui al primo paragrafo dell’art. 60 della Legge sulle società commerciali in conformità ai principi contabili internazionali anche le banche, le assicurazioni ed altre società per le quali l’assemblea decida in tal senso, per almeno 5 anni. Inoltre, l’art. 54 della Legge sulle società commerciali specifica che i principi contabili sloveni non possono essere, in linea di principio, in contrasto con gli IFRS.

 

Nella redazione del bilancio occorre attenersi ai dettami fissati dalle norme giuridiche nazionali contenute nel Codice Civile. Tali norme risultano a volte incomplete o di non facile applicazione. Per ovviare a questo problema sono stati elaborati dall’ Organo Italiano di Contabilità (OIC) delle linee guida che vanno sotto il nome di Principi Contabili Nazionali. Questi principi hanno come scopo appunto quello di integrare le norme del Codice Civile, di renderne più chiari i contenuti e di precisare come concretamente si deve procedere alla formazione del bilancio d’esercizio dell’impresa.

Principi giuridici e Principi Contabili Nazionali si applicano ad imprese di ogni veste giuridica e dimensioni.

Parallelamente ai Principi Contabili Nazionali esistono i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS elaborati dallo IASB (International Accounting Standard Board), di cui fa parte anche l’OIC. Questi nascono dell’ esigenza di “affidarsi” ad un corpus di regole contabili organico, coordinato e qualitativamente riconosciuto a livello internazionale che porti in futuro ad armonizzare a livello europeo le regole contabili e di conseguenza di migliorare la confrontabilità dei bilanci delle imprese europee.

Attualmente questi principi, per espressa volontà dell’Unione Europea, sonno obbligatori anche in Italia per le seguenti società: le società quotate; società con strumenti finanziari diffusi; banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione risparmio; enti finanziari vigilati; assicurazioni quotate e non quotate.

Le relazioni annuali – chi e quando deve predisporre le relazioni contabili Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Le relazioni contabili rientrano nell’ambito delle funzioni di informazione contabile. Al fine di informare gli utilizzatori esterni, le società devono presentare i propri bilanci. Le società e gli imprenditori devono provvedere alla tenuta dei libri contabili e chiuderli una volta l’anno in conformità alla Legge sulle società commerciali ed ai principi contabili sloveni o a quelli internazionali, a meno di diverse disposizioni di legge. In base ai libri contabili chiusi, per ogni esercizio, entro tre mesi dalla chiusura di tale esercizio, è necessario predisporre la relazione annuale. La relazione annuale consolidata va predisposta entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio. Disposizioni più dettagliate riferite alla presentazione dei bilanci necessari per le statistiche dello Stato e per le pubblicazioni, da inoltrare all’Agenzia della Repubblica di Slovenia per le evidenze pubbliche e i servizi (AJPES), sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia con il titolo "Istruzioni per la presentazione delle relazioni annuali e degli altri dati delle società commerciali, delle cooperative e dei singoli imprenditori autonomi".

Oltre a presentare i bilanci, le aziende sono tenute a produrre le relazioni contabili anche a fini fiscali. Ciascun contribuente deve presentare all’autorità fiscale il rendiconto IVA (in lingua slovena e inglesa), che deve contenere tutti i dati necessari per il calcolo dell’imposta per la quale sussiste l’obbligo di rendicontazione e per il calcolo delle trattenute, oltre che per il calcolo del valore complessivo delle transazioni legate all’imposta calcolata e alle trattenute operate e del valore di tutte le transazioni in esenzione. Oltre al rendiconto IVA, le persone giuridiche devono presentare anche il rendiconto dell’imposta sul reddito delle società.

Limitandoci alle scadenze fondamentali che le persone giuridiche sono tenute a rispettare (le persone fisiche che svolgono attività hanno obblighi diversi), si deve ricordare che:
  • Il contribuente tenuto al versamento dell’imposta sul reddito delle società deve presentare il rendiconto di tale imposta (rendiconto fiscale) all’organo fiscale al massimo entro il 31 marzo dell’anno in corso per l’anno precedente, se il periodo d’imposta del contribuente corrisponde all’anno solare (in conformità all’art. 10 della Legge sulle imposte sul reddito delle società (ZDDPO-2 in lingua slovena), il periodo fiscale corrisponde all’anno solare).
  • Se il contribuente predispone il bilancio per un periodo d’imposta che non corrisponde all’anno solare, ma equivale all’anno fiscale, è tenuto a presentare il bilancio entro al massimo tre mesi dall’inizio dell’anno fiscale in corso per l’anno fiscale precedente.
  • Se non disposto diversamente dalla Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ZDDV-1 in lingua slovena), il contribuente è tenuto a presentare il rendiconto IVA entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla scadenza del periodo d’imposta, indipendentemente dal fatto che per il periodo d’imposta per il quale presenta il rendiconto sia tenuto o meno al versamento dell’IVA.
  • Il contribuente che svolge operazioni nell’ambito dell’UE ed è tenuto a presentare la ricapitolazione di cui all’art. 90 della ZDDV-1, deve presentare il rendiconto IVA entro il 20° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo d’imposta.
 

Ai fini del rendiconto IVA, il periodo d’imposta corrisponde, in conformità all’art. 89 della ZDDV-1, al mese civile. Nei casi in cui il contribuente abbia raggiunto, nell’anno solare precedente, un fatturato imponibile per merci o servizi corrispondente a un valore fino a € 210.000, il periodo d’imposta corrisponde al trimestre.

Per i contribuenti che hanno appena avviato un’attività che genera reddito imponibile, indipendentemente dal fatturato atteso, nei primi 12 mesi il periodo d’imposta corrisponde al mese civile. Per i contribuenti che non hanno sede in Slovenia e per le persone di cui all’art. 88 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto ZDDV-1, il periodo d’imposta  corrisponde al mese civile.

I contribuenti che soddisfano i requisiti per il rendiconto IVA nel periodo d’imposta trimestrale, possono scegliere  il rendiconto IVA per un periodo d’imposta mensile. In questo caso devono darne avviso all’organo fiscale competente 15 giorni prima del passaggio al rendiconto IVA mensile. Il periodo di rendicontazione dell’IVA secondo questo paragrafo non deve essere inferiore ai 12 mesi.

I contribuenti devono presentare il rendiconto IVA all’organo fiscale in formato elettronico attraverso il sistema eDavki (in lingua slovena e inglesa).

Deposito del bilancio approvato presso il Registro delle imprese, tenuta dalla Camera di commercio di appartenenza in base alla sede legale dell’impresa:

Il bilancio d’esercizio è il documento con cui si rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’esercizio ed il risultato economico dell’esercizio (stato patrimoniale e conto economico). Gli amministratori (e in alcuni casi i liquidatori o i sindaci) delle seguenti forme societarie sono i soggetti obbligati al deposito del bilancio d'esercizio:
  • Società per azioni (SpA)
  • Società in accomandita per azioni (Sapa)
  • Società a responsabilità limitata (Srl)
  • Società cooperative
  • Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)
  • Società Consortili
  • Enti lirici (art. 16 D.Lgs. 367/96)
 

Le società estere con sede secondaria in Italia sono obbligate, ai sensi dell’art. 2506 del codice civile e dell’art. 41 del D.Lgs. n. 87/92, alla pubblicazione del bilancio d’esercizio della società ed eventualmente del bilancio consolidato. Il bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato e le relative note illustrative dovranno essere tradotti in lingua italiana e la conformità al testo originale dovrà essere attestata dal rappresentante della sede secondaria mediante apposita dichiarazione scritta.

  • Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore unico è il soggetto incaricato alla predisposizione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione (Nota integrativa) entro 30 giorni dalla data fissata per l’assemblea di approvazione (art.2429, co.1,c.c.), che viene convocata a cura degli Amministratori, e comunque non oltre il 31 marzo, in quanto l’assemblea deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art.2364, co.2,c.c.) quindi entro il 30 aprile. Il deposito del bilancio per le Società di capitali, società cooperative va effettuato entro 30 giorni dalla data del verbale di assemblea di approvazione del bilancio, per i GEIE entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, la presentazione del bilancio è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 DPR 558/99).
 
La documentazione da presentare è la seguente:
  • modulo B inviato telematicamente contenente la firma digitale
  • copia del bilancio composta da: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa
  • Verbale di assemblea ordinaria che approva il bilancio
  • Relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2428 del codice civile e 2435 bis del codice civile (escluso in caso di deposito del bilancio abbreviato)
  • Relazione del Collegio Sindacale, ove sussista l’organo
  • relazione di certificazione del bilancio (per le società quotate in Borsa).
 
Le società che abbiano conseguito un utile di esercizio sono obbligate ad indicare la destinazione dello stesso. Se vi sia stata ripartizione dell’utile di esercizio fra i soci, si dovrà preventivamente registrare il verbale di assemblea ordinaria che approva la relativa destinazione presso l’Ufficio del Registro - Atti Privati entro il termine di 15 giorni dall’approvazione del bilancio. Tutta la documentazione deve essere trasmessa per via telematica firmata digitalmente

La dichiarazione dei redditi, dell’IVA e IRAP deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (art. 2 del DPR 322/1998). Le società e le persone fisiche che sono titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo devono presentare la dichiarazione in via telematica, mentre le persone fisiche sprovviste di tali redditi possono presentare la dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Sono comunque considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza (29 dicembre), ma in questo caso vengono applicate le sanzioni per il ritardo. La dichiarazione presentata oltre 90 giorni è considerata omessa, ma l’Agenzia delle entrate riscuote le imposte in base agli imponibili indicati. I contribuenti possono integrare le dichiarazioni mediante nuova dichiarazione entro il 30 settembre dell’anno successivo (ad esempio: se entro il 30.9.2012 è stata presentata la dichiarazione per l’anno 2011, è possibile presentare entro il 30.9.2013 la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni, pagando le maggiori imposte, sanzioni agevolate ed interessi). Le società, gli imprenditori individuali e i professionisti si avvalgono di intermediari abilitati (associazioni di categoria, commercialisti, centri di assistenza fiscale) per l’invio telematico delle dichiarazioni.

Le società, gli imprenditori individuali e i professionisti devono presentare entro il mese di febbraio, in via telematica, la comunicazione dei dati relativi all’IVA riferita all’anno precedente (art. 8-bis del DPR 322/1998). La comunicazione non è necessaria se i contribuenti presentato entro il mese di febbraio la dichiarazione annuale IVA.

Entro il 30 aprile le imprese e i lavoratori autonomi devono inviare la comunicazione dei dati degli acquisti e delle operazioni IVA effettuate nell’anno precedente. Devono essere indicate tutte le operazioni soggette all’obbligo di emissione della fattura e le operazioni superiori a 3.600 euro non documentate da fattura.

Perché è importante l’ammortamento e quali sono i metodi di ammortamento Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

L’ammortamento è l’accumulo di denaro al fine di sostituire beni strumentali usurati. I soldi per l’acquisto di un nuovo bene strumentale vengono accumulati dall’azienda attraverso il calcolo dei costi dell’ammortamento come importi relativi al prezzo di acquisto delle immobilizzazioni materiali e immateriali con vita utile predefinita, le quali, nei singoli periodi d’imposta, si trasformano in effetti economici per l’azienda. I costi dell’ammortamento influiscono quindi sulla diminuzione del valore delle immobilizzazioni materiali e sul conseguente trasferimento di valore delle immobilizzazioni materiali sugli effetti prodotti.

I costi dell’ammortamento possono essere trattenuti nel valore della produzione finita e non finita, prima di essere inseriti tra le uscite dell’esercizio e di influire quindi sull’utile del singolo esercizio. Che i costi dell’ammortamento vengano direttamente imputati come costi del periodo d’imposta oppure che vengano inseriti nel valore delle rimanenze dei prodotti finiti e non finiti dipende dai metodi di valutazione delle rimanenze della produzione finita e non finita.

L’azienda deve decidere autonomamente quale metodo di ammortamento scegliere, quali saranno le quote di ammortamento annuali e come l’ammortamento verrà distribuito annualmente nei singoli periodi d’imposta. Queste decisioni influiscono poi sull’ammontare dell’importo annuo dell’ammortamento.

L’azienda può scegliere, come metodo di calcolo dell’ammortamento, tra queste opzioni: ammortamento a quote costanti, ammortamento a quote decrescenti e ammortamento funzionale (l’importo dell’ammortamento dipende dall’intensità di utilizzo del bene). Le quote di ammortamento prescritte per la predisposizione della dichiarazione dei redditi, non sono obbligatorie per l’ammortamento nelle evidenze contabili dell’esercizio.

In conformità alla Legge sulle imposte sul reddito delle società (ZDDPO-2 in lingua slovena), l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, delle immobilizzazioni immateriali e degli investimenti immobiliari viene riconosciuto come costo nell’importo calcolato attraverso il metodo dell’ammortamento a quote costanti e delle quote massime di cui al paragrafo 5 dell’art. 33 della Legge sulle imposte sul reddito delle società (ZDDPO-2). In esso, le quote di ammortamento annue massime previsto sono le seguenti:
  • costruzioni, inclusi gli investimenti immobiliari 3%;
  • parti di costruzioni, inclusi gli investimenti immobiliari 6%;
  • attrezzature, veicoli e mezzi meccanici 20%;
  • parti di attrezzature e attrezzature per attività di ricerca 33,3%;
  • computer, hardware e software 50%;
  • piantagioni pluriennali 10%;
  • greggi/mandrie di base 20% e
  • altri investimenti 10%.

La procedura dell'ammortamento è prescritta dal Codice Civile (art. 2426 c.c.) ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. Quindi l'ammortamento è il piano di restituzione graduale di un debito mediante il pagamento periodico di rate. In particolare, il piano di ammortamento è un prospetto che indica, per ogni periodo di rimborso (mese, trimestre, semestre), l'importo delle rate (suddiviso in quota capitale e quota interessi), il debito estinto e il capitale residuo (parte di capitale che il debitore deve ancora versare).

Altra cosa è l'ammortamento dettato dal legislatore fiscale, il quale si applica in sede di determinazione della base imponibile ai fini della liquidazione delle imposte.

Quello civilistico è libero (a parte qualche limitazione data dal codice civile per quanto riguarda l'avviamento); quello fiscale viene effettuato in base alle tabelle ed ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. del 31/12/1988, che indicano la quota massima deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa fiscalmente imponibile. Molto spesso le aziende ritengono le aliquote fiscali adeguate anche sul piano civilistico e le utilizzano, ma lo fanno per libero arbitrio. Le quote di ammortamento degli immobili, impianti, macchinari e degl ialtri beni mobili sono deducibili a partire dal periodo d'imposta nel quale il bene è utilizzato in base all'aliquota stabilita nella tabella ministeriale riportata nel D.M.31/12/1988. In particolare la nuova disciplina in termini di ammortamenti fiscali, introdotta con la legge 244/2007 comporta l'abrogazione:

  • Della deduzione degli ammortamenti extra-contabili. Non si può più applicare un aliquota fiscale maggiore di quella civilistica.
  • Degli ammortamenti anticipati. Consentiva di incrementare le aliquote fino al doppio rispetto alla strada ordinaria nei primi tre anni di acquisto del bene.
  • Degli ammortamenti accelerati. L'ammortamento accelerato consentiva di ammortizzare senza limiti di alcun tipo, al fine di riflettere la maggiore usura del bene rispetto alle previsioni tabellari.
 
Esempio di tabella di ammortamento stabilita dal D.M. del 31/12/1988:
ALBERGHI, RISTORANTI, BAR E ATTIVITA' AFFINI
Edifici                                                                      3%
Costruzioni leggere (tettoie, baracche,ecc.)   10%
Mobili ed arredamento                                       10%
Biancheria                                                             40%
Attrezzatura ( stoviglie,posate,att.cucina)      25%
Impianti generici (riscaldamento, condiz.)       8%
Impianti specifici (igienici,cucina,frigorifero, ascensori, montacarichi,impianti telefonici, citofoni,campanelli e simili)   12%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed
Elettroniche compresi i computers e i sistemi
Telefonici elettronici                                          20%
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carelli elevatori, mezzi di trasporto interno )   20%
Autoveicoli, motoveicoli e simili                      25%

Iscriviti per le notifiche:

Mandalo

sissi
La base di conoscenza in italiano è governata da S.I.S.S.I..