Il sistema contabile Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015
Nel sistema contabile a partita singola si iscrivono nei libri contabili solo i dati riferiti a determinati eventi di gestione (si evidenziano solo gli eventi di gestione che ci interessano). Nei libri contabili vengono ordinati ed elaborati i dati riferiti al singolo evento di gestione senza considerare il principio del legame tra categorie di voci. Poiché si seguono solamente determinati eventi di gestione, nei libri contabili organizzati secondo il sistema contabile a partita singola non è possibile trovare i dati riferiti a tutti gli eventi di gestione di un determinato periodo, né sul legame tra i dati riferiti allo stesso evento nelle diverse categorie di voci (cosa invece possibile nella contabilità a partita doppia). In base ai dati di questi libri contabili, non è possibile produrre tutte le relazioni contabili necessarie. L’organizzazione dei libri contabili si basa solamente sui libri contabili accessori. Gli imprenditori possono adottare il sistema contabile a partita singola se soddisfano i requisiti della Legge sulle società commerciali(ZGD). All’art. 73, questa legge prevede che l’imprenditore possa adottare il sistema contabile a partita singola in conformità allo speciale Principio contabile sloveno n. 39 se nell’ultimo anno finanziario non ha superato due dei seguenti criteri:
- Il numero medio degli impiegati non supera i tre lavoratori,
- I proventi annui non superano i €50.000,
- Il valore medio dell’attivo, corrispondente alla metà della somma del valore dell’attivo al primo e ultimo giorno dell’esercizio, non supera i 25.000 euro. Questo vale anche per un imprenditore che inizia a svolgere la propria attività e nel primo anno finanziario non impiega più di tre lavoratori in media.
In conformità ai criteri del precedente paragrafo, l’imprenditore sceglie il sistema di tenuta dei libri contabili in base ai dati dell’ultimo rapporto annuale.
Tutti coloro che non soddisfano i requisiti sopra descritti devono tenere i propri libri contabili secondo il sistema a partita doppia. La differenza fondamentale tra il sistema a partita singola e doppia è il fatto che in quello a partita singola l’evento di gestione viene evidenziato nei libri contabili una sola volta, mentre nel sistema a partita doppia viene evidenziato due volte.
La Legge sulle società commerciali definisce all’art. 54 che i libri contabili vanno tenuti con il sistema a partita doppia se la legge non prescrive diversamente. Nella tenuta dei libri contabili, tutte le società devono considerare il quadro dei conti per il libro mastro adottato dall’Istituto sloveno per la revisione. Il quadro dei conti definisce le classi dei conti da 0 a 9 e i gruppi di conti da 00 a 99. La contabilità a partita doppia garantisce il monitoraggio costante di tutte le modifiche (vengono evidenziati tutti gli eventi di gestione) e dello stato delle categorie di gestione del sistema operativo. I dati del singolo evento di gestione vengono sempre ordinati e trattati in collegamento ad altri eventi e, se necessario, vengono ulteriormente articolati nei singoli libri accessori.
La contabilità a partita singola è adatta agli imprenditori autonomi con poche commesse all’anno, dato che in caso di un maggior numero di transazioni questo sistema diventa poco chiaro.
Il codice civile (art. 2214) prevede l’obbligo per l’imprenditore che esercita un’attività commerciale di tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Queste disposizioni non si applicano ai piccoli imprenditori che il codice civile (art. 2083) individua in coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. L’art. 2215 del c.c. dispone che i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina. L’art. 2215-bis dispone che i libri, le scritture e la documentazione possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Il libro giornale (art. 2216 c.c.) deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. L’inventario (art. 2217 c.c.) deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’impresa. L’inventario si chiude con il bilancio che deve dimostrare gli utili conseguiti e le perdite subite. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le scritture contabili (art. 2219 c.c.) devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Le scritture, le fatture e le lettere (art. 2220 c.c.) devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
Le società a responsabilità limitata devono tenere inoltre (art. 2478 c.c.) il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori e il libro delle decisioni del collegio sindacale.
Le società di capitali devono redigere il bilancio d’esercizio con la nota integrativa. Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci, da convocare dagli amministratori entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Entro 30 giorni dall’approvazione il bilancio con le relazioni deve essere depositato presso il registro delle imprese.
Le norme tributarie (DPR/600, art. 13) prevedono l’obbligo della tenuta delle scritture contabili per le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative), per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio delle attività commerciali, per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice e per le persone fisiche che esercitano imprese commerciali. L’art. 14 del DPR 600/73 prevede l’obbligo di tenere il libro giornale, il libro degli inventari, i registri prescritti ai fini IVA e le scritture ausiliare nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali e il registro dei beni ammortizzabili. Le società a responsabilità limitata devono tenere inoltre i libri sociali previsti dal codice civile. Le società estere che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni devono rilevare in contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente il risultati dell’esercizio.
L’articolo 18 del DPR 600/73 consente la tenuta della contabilità semplificata per le imprese individuali e le società di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Queste imprese sono esonerate dalla contabilità ordinaria in partita doppia, ma devono tenere i registri IVA, nei quali vanno annotate anche le rimanenze entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale e tutti i costi da portare in deduzione ai fini delle imposte sui redditi.