Le imposte sui redditi Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015
Persone fisiche
Le imposte sui redditi sono regolate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con DPR 917/86. Il presupposto dell’imposta per le persone fisiche IRPEF (art. 1) è il possesso dei redditi di cui al successivo art. 6: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa e redditi diversi. I redditi prodotti dalle società di persone (art. 5) sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Il reddito d’impresa è determinato dalla differenza tra i ricavi, le plusvalenze e le sopravvenienze attive e i costi inerenti all’esercizio dell’attività commerciale. Detti redditi confluiscono nel reddito complessivo, dal quale possono essere dedotti oneri deducibili (ad esempio, contributi previdenziali). Si determina così il reddito imponibile, sul quale viene calcolata l’imposta lorda per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
e) oltre 75.000 euro, 43%.
Dall’imposta lorda è possibile detrarre i carichi di famiglia e altre detrazioni (ad esempio: il 19% delle spese mediche, degli interessi passivi ipotecari per l’abitazione principale…).
Per gli approfondimenti riguardanti le deduzioni dal reddito e le detrazioni dall’imposta lorda si veda anche il capitolo dedicato alle “agevolazioni fiscali”.
Società ed enti commerciali residenti
L’imposta sul reddito delle società o IRES (art. 73) è dovuta dalle società di capitali (s.p.a., s.r.l., cooperative) e dagli enti che esercitano attività commerciali. La base imponibile (art. 75) è determinata dal reddito netto ed è soggetta all’aliquota dell’imposta del 27,5% (art. 77).
La perdita di un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile.
Gli ammortamenti dei beni materiali strumentali sono deducibili dall’esercizio di entrata in funzione e la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale nell’esercizio di acquisizione. La svalutazione dei crediti verso clienti è consentita in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% dei crediti fino al raggiungimento del 5% del valore dei crediti risultanti in bilancio. Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e se il debitore è assoggettato alle procedure concorsuali (fallimento, concordato). Sono inoltre deducibili le perdite di crediti di ammontare non superiore a 2.500 euro (5.000 euro per le imprese con ricavi superiori a 150 milioni) che risultano scaduti da oltre 6 mesi.
Le spese relative ai mezzi di trasporto a motore sono deducibili nella misura del 20% relativamente alle autovetture (per gli agenti di commercio la deducibilità è dell’80%). Il costo d’acquisto che eccede 18.075,99 euro non è deducibile.
Il reddito viene determinato secondo il principio di competenza; se nell’esercizio di competenza i ricavi e le spese non siano ancora certi nell’esistenza o determinabili in modo obiettivo, il relativo ammontare concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
La competenza è determinata:
- per le cessioni di beni e le spese di acquisizione, alla data della consegna per i beni mobili, alla data della stipulazione dell’atto per i beni immobili e per le aziende;
- per le prestazioni di servizi e le spese di acquisizione, alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Per talune prestazioni: locazione, mutuo, assicurazione, da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Le spese non sono ammesse in deduzione se non sono imputate al conto economico.
Società ed enti commerciali non residenti
Il reddito complessivo delle società non residenti è formato dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per le società con stabile organizzazione nel territorio dello Stato il reddito complessivo è determinato sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.
La stabile organizzazione (art. 162) designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato. Può trattarsi di una succursale, di un ufficio, di un laboratorio o di un cantiere di costruzione. Secondo la normativa italiana il cantiere di costruzione è considerato stabile organizzazione soltanto se la durata è superiore a tre mesi. La predetta durata va tuttavia coordinata con l’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni. La convenzione stipulata dall’Italia con la Slovenia prevede che l’espressione stabile organizzazione comprende un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi.
Non è considerata stabile organizzazione se si fa uso soltanto ai fini del deposito, di esposizione o di consegna di merci; oppure se una sede fissa è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa. Costituisce, invece, sempre stabile organizzazione, se l’impresa non residente nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.