Le imposte sui redditi Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Persone fisiche

Le imposte sui redditi sono regolate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con DPR 917/86. Il presupposto dell’imposta per le persone fisiche IRPEF (art. 1) è il possesso dei redditi di cui al successivo art. 6: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa e redditi diversi. I redditi prodotti dalle società di persone (art. 5) sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Il reddito d’impresa è determinato dalla differenza tra i ricavi, le plusvalenze e le sopravvenienze attive e i costi inerenti all’esercizio dell’attività commerciale. Detti redditi confluiscono nel reddito complessivo, dal quale possono essere dedotti oneri deducibili (ad esempio, contributi previdenziali). Si determina così il reddito imponibile, sul quale viene calcolata l’imposta lorda per scaglioni di reddito:
a)    fino a 15.000 euro, 23%;
b)    oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
c)    oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
d)    oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
e)    oltre 75.000 euro, 43%.
 

Dall’imposta lorda è possibile detrarre i carichi di famiglia e altre detrazioni (ad esempio: il 19% delle spese mediche, degli interessi passivi ipotecari per l’abitazione principale…).

Per gli approfondimenti riguardanti le deduzioni dal reddito e le detrazioni dall’imposta lorda si veda anche il capitolo dedicato alle “agevolazioni fiscali”.

Società ed enti commerciali residenti

L’imposta sul reddito delle società o IRES (art. 73) è dovuta dalle società di capitali (s.p.a., s.r.l., cooperative) e dagli enti che esercitano attività commerciali. La base imponibile (art. 75) è determinata dal reddito netto ed è soggetta all’aliquota dell’imposta del 27,5% (art. 77).

La perdita di un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile.

Gli ammortamenti dei beni materiali strumentali sono deducibili dall’esercizio di entrata in funzione e la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale nell’esercizio di acquisizione. La svalutazione dei crediti verso clienti è consentita in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% dei crediti fino al raggiungimento del 5% del valore dei crediti risultanti in bilancio. Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e se il debitore è assoggettato alle procedure concorsuali (fallimento, concordato). Sono inoltre deducibili le perdite di crediti di ammontare non superiore a 2.500 euro (5.000 euro per le imprese con ricavi superiori a 150 milioni) che risultano scaduti da oltre 6 mesi.

Le spese relative ai mezzi di trasporto a motore sono deducibili nella misura del 20% relativamente alle autovetture (per gli agenti di commercio la deducibilità è dell’80%). Il costo d’acquisto che eccede 18.075,99 euro non è deducibile.

Il reddito viene determinato secondo il principio di competenza; se nell’esercizio di competenza i ricavi e le spese non siano ancora certi nell’esistenza o determinabili in modo obiettivo, il relativo ammontare concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

La competenza è determinata:
  • per le cessioni di beni e le spese di acquisizione, alla data della consegna per i beni mobili, alla data della stipulazione dell’atto per i beni immobili e per le aziende;
  • per le prestazioni di servizi e le spese di acquisizione, alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Per talune prestazioni: locazione, mutuo, assicurazione, da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
 

Le spese non sono ammesse in deduzione se non sono imputate al conto economico.

Società ed enti commerciali non residenti

Il reddito complessivo delle società non residenti è formato dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per le società con stabile organizzazione nel territorio dello Stato il reddito complessivo è determinato sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.

La stabile organizzazione (art. 162) designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato. Può trattarsi di una succursale, di un ufficio, di un laboratorio o di un cantiere di costruzione. Secondo la normativa italiana il cantiere di costruzione è considerato stabile organizzazione soltanto se la durata è superiore a tre mesi. La predetta durata va tuttavia coordinata con l’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni. La convenzione stipulata dall’Italia con la Slovenia prevede che l’espressione stabile organizzazione comprende un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi.

Non è considerata stabile organizzazione se si fa uso soltanto ai fini del deposito, di esposizione o di consegna di merci; oppure se una sede fissa è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa. Costituisce, invece, sempre stabile organizzazione, se l’impresa non residente nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

Tasse e fatturazione Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

IVA – Imposta sul valore aggiunto

L’Imposta sul Valore Aggiunto – IVA è regolata dal DPR 633/72. L’IVA si applica (art. 1) sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni. Per le cessioni di beni (art. 2) si intendono gli atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà o di diritti reali di godimento su beni. Tra le cessioni rientrano anche la cessione gratuita di beni se di costo unitario superiore a 25,82 euro e la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Non sono, invece, considerate cessioni i conferimenti di aziende in società, i passaggi di beni in caso di fusioni, scissioni o trasformazioni delle società. Per le prestazioni di servizi si intendono le prestazioni verso corrispettivo (art. 3) da contratti d’appalto, trasporto, agenzia e in genere da obbligazioni di fare e di non fare. Tra le prestazioni rientrano anche le locazioni e affitti e le somministrazioni di alimenti di bevande (attività di ristorazione).

Le cessioni di beni (art.6 ) si considerano effettuate nel momento della stipulazione per i beni immobili e nel momento della consegna per i beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, ma le prestazioni di carattere continuativo (ad esempio: locazioni) si considerano effettuate nel mese successivo a quello in cui sono rese. Se la fattura viene emessa prima del verificarsi degli eventi esposti, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura. Nei rapporti con soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato le prestazioni si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate; resta valido il principio secondo cui la prestazione si intende effettuata se prima dell’ultimazione viene effettuato il pagamento. Le prestazioni di servizi “generici” (art. 7-ter) rese nei confronti di committenti soggetti IVA stabiliti all’estero non sono imponibili in Italia. Valgono norme specifiche per taluni servizi (art. 7-quater), ad esempio, le prestazioni relative a beni immobili, di ristorazione e alberghiere, che si considerano effettuate in Italia se l’immobile è qui situato. Le cessioni all’esportazione (art. 8) e i servizi internazionali (art. 9), ad esempio, i trasporti di persone eseguiti in parte in Italia e in parte all’estero in dipendenza di un unico contratto, i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione o in esportazione, non sono imponibili in Italia. L’art. 10 individua le prestazioni esenti da IVA, ad esempio, le prestazioni di finanziamento e di assicurazione, le prestazioni sanitarie e le prestazioni educative e didattiche.

La base imponibile (art. 13) è costituita dai corrispettivi pattuiti; in caso di operazioni a titolo gratuito la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni o dei servizi. L’aliquota d’imposta è del 21%, ma esistono anche aliquote ridotte del 4% (ad esempio, l’acquisto o la costruzione della prima casa, molti generi alimentari, le prestazioni di stampa dei libri e dei giornali…) e del 10% (ad esempio, energia elettrica per uso domestico, le manutenzioni ordinarie e straordinarie sugli immobili abitativi, somministrazioni di alimenti e bevande…).

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (art. 17) effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti IVA in Italia, sono adempiuti da quest’ultimi. Se le cessioni e le prestazioni avvengono nei confronti di privati – consumatori finali, gli obblighi sono adempiuti dai soggetti esteri previa identificazione diretta in Italia o tramite un rappresentante fiscale residente in Italia. Se il soggetto estero esercita l’attività in Italia a mezzo della stabile organizzazione, questa deve provvedere a tutti gli obblighi IVA relativi. Per le prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese di costruzione vige il sistema di “reverse charge”, secondo cui il subappaltatore emette la fattura senza addebito dell’IVA, mentre l’impresa costruttrice committente deve integrare con l’IVA la fattura ricevuta.

L’IVA dovuta si determina detraendo dall’ammontare dell’imposta sulle operazioni effettuate quello dell’imposta assolta sugli acquisti (art. 19). Non è detraibile l’IVA relativa all’acquisto di beni o servizi afferenti operazioni esenti. Per alcuni beni o servizi (art. 19-bis 1) è prevista la detrazione parziale sugli acquisti, ad esempio:
  • l’IVA sull’acquisto di autovetture, di carburanti e lubrificanti, di manutenzione e riparazione delle medesime, è detraibile nella misura del 40%;
  • l’IVA sull’acquisto di fabbricati abitativi, compresa quella su locazione o manutenzione dei medesimi non è detraibile, salvo che per le imprese che hanno per oggetto la costruzione dei fabbricati;
  • non è detraibile l’IVA sulle spese di rappresentanza.
 

L’IVA va versata entro il giorno 16 del mese successivo. Per i contribuenti trimestrali l’IVA va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre: possono scegliere di versare IVA trimestralmente i contribuenti che nell’anno solare realizzano un volume d’affari non superiore a 400.000 euro se le operazioni riguardano la prestazione di servizi e non superiore a 700.000 euro per le altre attività.

Fatturazione delle operazioni

Il soggetto che effettua le cessioni di beni o prestazioni di servizi deve emettere fattura che va consegnata o trasmessa all’altra parte (cliente). La fattura deve contenere il numero (esempio: 1/2013) e la data, la denominazione, la residenza e la partita IVA dei soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, la natura e quantità dei beni e servizi, i corrispettivi, l’aliquota IVA. Se la fattura è emessa da soggetto non residente, deve essere indicato il numero identificativo IVA italiano.

IVA per cassa

Dal 1 dicembre 2012 le imprese e i professionisti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro possono optare per l’IVA esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Per tali soggetti anche il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti sorge al momento del pagamento delle fatture. L’IVA per cassa non è applicabile per le operazioni effettuate nei confronti di privati, per il regime di agricoltura, beni usati e agenzie viaggi e per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile “reverse charge”. Il differimento dell’esigibilità è limitato nel tempo, precisamente per un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

Rimborso dell’IVA

Se dalla dichiarazione annuale (art. 30) risulta un’eccedenza a credito, il contribuente ha diritto di computare l’importo in detrazione nell’anno successivo ovvero di chiedere, in presenza di determinate condizioni, il rimborso.

I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità che non dispongono di una stabile organizzazione in Italia possono chiedere il rimborso annuale oppure, se l’eccedenza non è inferiore a 400 euro, trimestrale. La richiesta è inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove è stabilito il richiedente (art. 38-bis 2).

I registri IVA e le fatture devono essere conservati ai fini fiscali fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta. Normalmente il termine per la notifica degli accertamenti coincide con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Se la dichiarazione è stata omessa, il termine è prorogato di un anno.

IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive

Il presupposto dell’IRAP (Legge 446/97) è l’esercizio abituale nel territorio dello Stato di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Devono quindi presentare la dichiarazione:
  • le persone fisiche che esercitano attività commerciali o professioni, ad eccezione dei contribuenti minimi (ricavi non superiori a 30.000 euro);
  • le società di persone (s.n.c., s.a.s.);
  • le società di capitali (s.p.a., s.r.l., cooperative);
  • le società non residenti per le attività esercitate in Italia per un periodo di tempo non inferiore a 3 mesi mediante stabile organizzazione;
  • gli enti commerciali e gli enti non commerciali.
 

La base imponibile è costituita dal valore della produzione, determinata mediante la deduzione dai ricavi dei costi per le merci, per servizi, degli ammortamenti e degli oneri di gestione. I costi del personale sono deducibili solo parzialmente: oltre ai contributi previdenziali è ammessa la deduzione forfettaria di 4.600 euro per ciascun dipendente a tempo indeterminato. Non è possibile dedurre nemmeno gli interessi passivi.

Sul valore della produzione netta viene applicata l’aliquota IRAP che può essere diversa a seconda della Regione in cui viene esercitata l’attività. Se l’attività è esercitata in più Regioni, la base imponibile deve essere suddivisa in proporzione al costo del personale che opera in ciascuna Regione. Nel Friuli Venezia Giulia l’aliquota ordinaria IRAP è del 3,90%, ma sono previste agevolazioni, ad esempio, per le imprese artigiane per un periodo massimo di 5 anni (3,17%), per le imprese che incrementano il valore della produzione e i costi del personale (2,98%).

Versamenti delle imposte Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

I versamenti delle imposte in base alle dichiarazioni dei redditi e IRAP devono avvenire entro il 16 giugno. Nel corso dell’anno devono essere versati due acconti, il primo entro il 16 giugno e il secondo entro il 30 novembre.

Il versamento, per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica. Le persone fisiche senza partita IVA possono effettuare il versamento presso le banche e presso gli uffici postali.

Studi di settore Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

La maggior parte delle imprese e dei lavoratori autonomi devono dichiarare un volume d’affari minimo che viene stabilito dai provvedimenti normativi sulla base di specifici “studi di settore”. L’amministrazione finanziaria stabilisce un software GERICO per gruppi di imprese o di lavoratori autonomi che tiene conto:
  • dell’attività svolta;
  • del personale dipendente (numero giornate lavorate);
  • del valore dei beni strumentali;
  • di altri elementi specifici, in relazione all’attività svolta.
 

Il contribuente che non consegue i ricavi “congrui” previsti dagli studi di settore, può integrarli nella dichiarazione dei redditi, pagando le maggiori imposte, IRAP e IVA. Chi non si adegua, deve essere in grado di chiarire i motivi dello scostamento. È possibile riportare tale chiarimento già nel modello allegato alla dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle entrate può comunque invitare il contribuente al contraddittorio per giustificare gli scostamenti, ad esempio documentando le malattie, gli infortuni ed altri eventi eccezionali che hanno impedito di conseguire i ricavi previsti dagli “studi”. L’Agenzia può accettare in tutto o in parte le motivazioni addotte e ridurre di conseguenza i ricavi. In caso di accordo, il contribuente dovrà versare le maggiori imposte con le sanzioni entro 20 giorni, anche ratealmente. In caso di mancato accordo, il contribuente può presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente che deciderà in merito. La legge in questo caso prevede l’obbligo di versare 1/3 delle maggiori imposte con gli interessi entro i termini per la proposizione del ricorso (60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento).

Societa’ di comodo (non operative) Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Dal punto di vista fiscale sono considerata società non operative quelle costituite a scopo di elusione, intestando a loro nome beni patrimoniali dei soci. Per contrastare il fenomeno, la normativa tributaria prevede l’obbligo per le società di dichiarare un valore minimo dei ricavi e del reddito imponibile:

Beni della società

Valore minimo dei ricavi

Valore minimo del reddito

Azioni, quote di partecipazione e crediti che non sono di natura commerciale

2% del valore dei beni

1,50% del valore dei beni

Terreni

6%

4,75%

Fabbricati categoria A/10 (uffici)

5%

4,75%

Immobili abitativi

4%

3%

Altre immobilizzazioni

15%

12%

Le società che si trovano in particolari condizioni (per esempio quelle che non possono ancora iniziare l’attività per mancanza di autorizzazioni amministrative), possono presentare istanza all’Amministrazione finanziaria per ottenere la disapplicazione della norma.

Contribuenti minimi Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Possono accedere al regime dei contribuenti minimi le persone fisiche che iniziano una nuova attività d’impresa o professionale e non conseguono ricavi per più di 30.000,00 euro annui. I contribuenti devono rispettare le seguenti condizioni:
  • non possono avere alle dipendenze personale e collaboratori fissi di qualsiasi tipo;
  • non devono effettuare esportazioni di merci o servizi internazionali;
  • il valore complessivo dei beni strumentali non deve superare i 15.000,00 euro;
  • nel triennio precedente all’inizio dell’attività il contribuente non deve avere esercitato l’attività imprenditoriale o professionale, neanche come associato.
 

La durata massima del regime è di 5 anni ovvero anche più di 5 anni per chi non ha compiuto i 35 anni.

Agevolazioni:
  • tassazione ridotta dei redditi nella misura del 5%;
  • esenzione dall’IVA e dall’IRAP;
  • esclusione dalla normativa degli studi di settore. 

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