La tassazione dell’imprenditore e della microimpresa in Slovenia Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

L’imprenditore individuale

L’imprenditore individuale è una persona fisica, perciò per  la sua tassazione si applica quanto stabilito dalla legge sull’imposta sul reddito. Oggetto della tassazione nel caso dell’imprenditore individuale sono i proventi della sua attività di lavoro autonomo. L’utile è tassato secondo aliquote scaglionate.

L’imposta sui redditi da attività di lavoro autonomo riguarda i proventi ricavati dall’esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale, agricola, silvicolturale, professionale o di altre attività autonome. I due criteri fondamentali sono che l’attività sia esercitata in modo continuativo (non si può infatti parlare di esercizio di un’attività se si tratta di prestazioni occasionali) e autonomo, ovvero indipendente (il soggetto esercita l’attività a proprio nome, a proprio vantaggio, a propria responsabilità e risponde dell’andamento dell’impresa con il proprio patrimonio).

I soggetti passivi per l’imposta sui redditi da attività di lavoro autonomo sono tutti i lavoratori autonomi.

L’imponibile per l’imposta sui redditi da attività di lavoro autonomo si può calcolare in uno dei due modi sotto indicati:
  • Prendendo in considerazione costi e ricavi effettivi;
  • Con il metodo dei costi normati.
 

Calcolo dell’imponibile sulla base di costi e ricavi effettivi

Per contribuenti che decidono di calcolare l’imponibile in base a costi e ricavi effettivi l’imponibile è rappresentato dall’utile, che a sua volta si ottiene sottraendo i costi dai ricavi ottenuti nell’anno solare. A questo fine si applica, oltre alla legge sull’imposta sul reddito (ZDoh-2) anche la legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche (ZDDPO-2), secondo le cui disposizioni devono essere riconosciuti nel calcolo dell’utile costi e ricavi determinati nel conto economico in conformità con quanto prescritto dagli standard contabili.

Il contribuente deve presentare all’autorità fiscale, al massimo entro il 31 marzo dell’anno in corso, il modulo di rendicontazione dell’acconto dell’imposta sui redditi da attività. Nel rendiconto fiscale il contribuente può avvalersi delle seguenti agevolazioni e detrazioni fiscali (vedi Legge sull’imposta sui redditi, ZDoh-2):
  • agevolazioni per investimenti in ricerca e sviluppo,
  • agevolazioni per investimenti,
  • agevolazioni per nuove assunzioni e per assunzioni di invalidi/disabili,
  • agevolazioni per contribuenti invalidi/disabili,
  • agevolazioni per lo svolgimento di tirocini pratici nell’ambito della formazione professionale,
  • agevolazioni per l’assicurazione pensionistica integrativa volontaria,
  • agevolazioni per donazioni.
 

In base all’imponibile così accertato, ovvero l’utile, i contribuenti devono pagare un acconto dell’imposta sui redditi da attività. Per il calcolo dell’acconto dell’imposta sui redditi si applicano le aliquote fiscali elencate nella tabella fiscale (dal 16 % al 50 % nel 2014; vedi Legge sull’imposta sui redditi), ma i contribuenti possono avvalersi delle agevolazioni/detrazioni generali, delle detrazioni generali aggiuntive e delle detrazioni speciali per familiari a carico.

Sulla base della dichiarazione si determina anche l’acconto dell’imposta sui redditi, che nell’anno fiscale corrente si paga:
  • in rate mensili (se l’importo dell’acconto supera i 400 €),
  • in rate trimestrali (se l’importo dell’acconto non supera i 400 €).
 

Calcolo della base imponibile con il metodo dei costi normati

Si tratta di un metodo semplificato per il calcolo della base imponibile, basato sui ricavi effettivi, mentre i costi vengono definiti forfettariamente. Questo metodo di calcolo della base imponibile può essere applicato dagli imprenditori autonomi e dalle società commerciali che nell’anno precedente non abbiano superato i 50.000 euro di reddito imponibile. La scelta di questo metodo di calcolo della base imponibile è libera, ma se intende avvalersene, il contribuente deve darne comunicazione all’autorità fiscale al massimo entro il 31 marzo dell’anno in corso per l’anno precedente.

Il contribuente determina la base imponibile sottraendo dai ricavi realizzati i costi normati, corrispondenti al 70% dei ricavi realizzati. Nel calcolo della base imponibile, i ricavi e i costi vengono riconosciuti nel momento in cui vengono generati (principio di competenza). L’imposta sui redditi da attività si calcola secondo l’aliquota fiscale del 20 % e si considera come imposta sul reddito definitiva. In questo tipo di calcolo dell’imposta sul reddito, i contribuenti non possono avvalersi delle agevolazioni e detrazioni fiscali (es. detrazioni per: investimenti, assunzioni, investimenti in ricerca e sviluppo, donazioni, familiari a carico ecc.).

Il calcolo della base imponibile con il metodo dei costi normati è un metodo semplificato per definire la base imponibile, poiché il contribuente non è obbligato alla tenuta dei libri contabili per i costi e/o le uscite che si generano nell’esercizio. I contribuenti sono invece obbligati alla tenuta dei registri dei documenti contabili emessi e delle immobilizzazioni. I dati sui redditi imponibili vanno comunicati attraverso il sistema e-davki per ciascun periodo d’imposta. La gestione della contabilità è semplice, perciò i contribuenti possono occuparsene in proprio.

Microimpresa

Una microimpresa è una società che soddisfa due di questi criteri:
  • il numero medio degli impiegati nel corso di un esercizio finanziario non è superiore a dieci;
  • i ricavi netti derivati dalle vendite non sono superiori a 2.000.000 €;
  • l’attivo non è superiore a 2.000.000 €
 

In base alle disposizioni della Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche ZDDPO-2, l’aliquota fiscale generale per il calcolo dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche decresce progressivamente: per il 2014 ammonta al 17 %, mentre dal 2015 corrisponde al 15 %.

La differenza tra la tassazione dell’impresa individuale e la società si nota soprattutto nel calcolo della tassazione dell’utile: nel caso gli utili siano bassi, un imprenditore individuale ha un carico fiscale inferiore a quello di una società, mentre se sono alti, il carico fiscale è superiore. Se, nel fare un confronto tra l’imposta sul reddito dovuta da un’impresa individuale e quella dovuta da una microimpresa, consideriamo per la microimpresa solamente l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e, per l’imprenditore autonomo, solo l’imposta sul reddito dall’attività dell’impresa individuale (s.p.), risulta più conveniente operare come microimpresa quando l’aliquota fiscale per l’imposta sul reddito da attività di lavoro autonomo supera il 17 %.

È tuttavia necessario prestare attenzione al fatto che la distribuzione degli utili ai soci (microimpresa) è ulteriormente tassata con l’imposta sul reddito con una cedolare del 20 %. Se sono distribuiti utili, per il socio l’aliquota effettiva di tassazione è quindi in realtà notevolmente più elevata.

Differenze nella tassazione per i diversi tipi di impresa Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

L’imprenditore individuale è una persona fisica, perciò per la tassazione si applica quanto stabilito dalla legge sull’imposta sul reddito. Oggetto della tassazione nel caso dell’imprenditore individuale sono i proventi della sua attività di lavoro autonomo. L’utile è tassato secondo aliquote scaglionate. L’imposizione è quindi progressiva e l’aliquota fiscale dipende dall’ammontare degli utili. Durante l’anno l’imprenditore individuale deve pagare anche un acconto sull’imposta sul reddito.

Mentre l’imprenditore autonomo non ha la possibilità di decidere se trattenere o meno l’utile (che è trasferito nel suo patrimonio personale), perché l’imposta colpisce l’utile al momento del suo realizzo, indipendentemente dal fatto che sia trasferito o meno nel patrimonio personale, il socio unico di una società a responsabilità limitata ha la possibilità di decidere se si distribuirà il dividendo, influendo così anche sulla tassazione di quest’ultimo.

Nel caso delle società, a essere soggetto a imposta è il reddito delle persone giuridiche. L’imponibile è calcolato in base alla differenza tra costi e ricavi (utile) rilevanti ai fini fiscali. L’utile è poi tassato secondo quanto disposto dalla legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche. L’imponibile può essere ulteriormente ridotto da eventuali agevolazioni fiscali. Ma gli utili versati ai soci vengono ulteriormente tassati applicando l’aliquota del 25 %. Quando il socio trattiene gli utili, l’aliquota fiscale effettiva è dunque sensibilmente più alta.

Sia l’imprenditore autonomo che le società economiche possono avvalersi dell’imposizione forfettaria (vedi capitolo precedente), in cui la base imponibile corrisponde al 30 % dei ricavi fiscalmente riconosciuti, che nel caso dell’imprenditore autonomo sono tassabili con l’aliquota del 20 %, nel caso delle società commerciali invece secondo l’aliquota definita dalla Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Vanno comunque sempre considerate le peculiarità di ciascun caso specifico. Le differenze tra la tassazione dell’imprenditore autonomo e di una società commerciale (s.r.l. - d.o.o.) sono presentate nella tabella sottostante.

 

Imprenditore autonomo

Società commerciale

 
normale
costi normati 
normale
costi normati
Tassazione
progressiva
forfettaria (cedolare)
forfettaria (cedolare)
forfettaria (cedolare)
Base imponibile
utili – eccedenza dei ricavi fiscalmente riconosciuti rispetto ai costi fiscalmente riconosciuti.
30 % dei ricavi fiscalmente riconosciuti.
utili – eccedenza dei ricavi fiscalmente riconosciuti rispetto ai costi fiscalmente riconosciuti.
30 % dei ricavi fiscalmente riconosciuti.
Periodo d’imposta
anno solare
anno solare
non deve superare i 12 mesi e non può essere modificato per 3 anni
anno solare
Aliquota fiscale generale
tabella delle aliquote fiscali (16, 27, 41, 50 % nel 2014; vedi Legge sull’imposta sul reddito, ZDoh-2)
20 % (nel 2014)
17 % (nel 2014; vedi Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche, ZDDPO-2)
17 % (nel 2014; vedi Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche, ZDDPO-2
Agevolazioni fiscali
no
no
Tassazione degli utili versati
no
no
25 % (nel 2014; vedi Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche, ZDDPO-2)
25 % (nel 2014; vedi Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche, ZDDPO-2

 

Che cos’è l’imposta sul valore aggiunto? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Oggetto dell’IVA sono le seguenti transazioni:
  • cessione di beni, che il contribuente compie a fini di lucro, in territorio sloveno, durante l’esercizio della sua attività economica;
  • acquisto di beni all’interno dell’UE, compiuta a fini di lucro, in territorio sloveno, da:
    • un contribuente di un altro paese membro, che in base alla legislazione vigente in quello stato non è esente IVA in quanto piccolo contribuente e per il quale non vale la regola per cui l’imposta si applica nell’altro paese membro.
    • chiunque, nel caso dell’acquisto di mezzi di trasporto nuovi;
    • un contribuente o una persona giuridica che non è soggetto passivo, nel caso dell’acquisto di prodotti soggetti ad accise e per i quali sorge l'obbligo di legge ad applicare l'accisa in Slovenia.
  • prestazione di servizi, che il contribuente compie a fini di lucro, in territorio sloveno, durante l’esercizio della sua attività economica;
  • importazione di beni.
 

Le transazioni non soggette a IVA sono elencate all’articolo 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ZDDV-1).

Contribuente (o soggetto passivo) per questa imposta è ogni persona che, in qualsiasi luogo e in modo indipendente compia una qualsiasi attività economica, indifferentemente dallo scopo o dal risultato di quest’ultima. L’espressione “attività economica” è riferita a qualsiasi attività produttiva, di trasformazione, di vendita e di prestazione di servizi, compresa l’estrazione di materiali, l’agricoltura, la silvicultura e l’attività lavorativa. L’attività economica comprende anche lo sfruttamento della proprietà e dei diritti di proprietà intellettuale volto stabilmente ad ottenere un profitto. È necessario comunicare all’organo tributario  il momento in cui si inizia ad esercitare un’attività come contribuente, e presentare all’ufficio competente la richiesta di assegnazione di un numero di identificazione IVA (moduli DDV-P2 e DDV-P3). Il contribuente deve segnalare anche qualsiasi cambiamento nella sua attività e l’eventuale cessazione della stessa. L’obbligo di presentare richiesta di assegnazione del numero di identificazione IVA non si applica ai piccoli contribuenti, che sono soggetti a un diverso regolamento come stabilito dall’articolo 94 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ZDDV-1). I piccoli contribuenti sono esentati dall’applicazione dell’IVA. Sono considerati piccoli contribuenti:

  • i contribuenti che negli ultimi 12 mesi non hanno superato o verosimilmente non supereranno un volume d’affari soggetto a imposta di 25.000 €;
  • i contribuenti membri di un’unità familiare che svolge attività agricola, se il reddito catastale di tutti i membri della famiglia per l’ultimo anno solare non supera i 7.500 €.
 

I piccoli contribuenti, indipendentemente dal volume d’affari o dal reddito catastale, possono scegliere volontariamente di aderire al sistema IVA. La scelta dev’essere comunicata anticipatamente all’ufficio competente e deve rimanere in vigore per almeno 60 mesi. I piccoli contribuenti non possono dedurre l’IVA né includerla nelle fatture da loro emesse.

Il numero di identificazione IVA è uguale al codice fiscale, cui è preposto il prefisso SI.

L’IVA si calcola e si versa in base a un’aliquota generale del 22 % (nel 2014) della base imponibile ed è identica per la fornitura di beni e di servizi. L’IVA si calcola e versa anche in base a un’aliquota ridotta del 9,5% (nel 2014) della base imponibile per le forniture di merci e servizi di cui all’Allegato I della Legge sull’imposta sul valore aggiunto, ZDDV-1.

Nella legge sull’imposta sul valore aggiunto sono elencate anche le transazioni esenti IVA, così come le condizioni e le circostanze che devono verificarsi per ottenere l’esenzione IVA.

Il contribuente ha l’obbligo di versare l’IVA all’erario al più tardi entro l’ultimo giorno lavorativo del mese seguente alla conclusione del periodo d’imposta, ovvero il mese solare, o il trimestre per il contribuente che nel passato anno solare abbia raggiunto un volume d’affari fino a 210.000 €. Per il contribuente che ha appena iniziato ad esercitare un’attività soggetta all’imposta, nei primi dodici mesi il periodo d’imposta è il mese solare, indipendentemente dal volume d’affari atteso. Anche per i contribuenti che non hanno sede in Slovenia e per alcuni altri soggetti il periodo d’imposta è rappresentato sempre dal mese solare.

Che cos’è l’imposta sul reddito delle persone giuridiche? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

La legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche (ZDDPO-2) stabilisce l’ordinamento e gli obblighi connessi al pagamento di questa imposta. Secondo la legge vi sono soggetti:
  • gli utili dei residenti e dei non residenti, se prodotti in o attraverso una sede d'attività situata in Slovenia;
  • il reddito dei residenti e dei non residenti per il quale è prevista la ritenuta alla fonte.
 

La procedura di riscossione dell’imposta è definita nel dettaglio dalla legge sulla procedura dell'imposizione (ZDavP-2).

Sono soggette all’imposta le persone giuridiche di diritto nazionale (esclusa la Repubblica di Slovenia e gli enti locali), le persone giuridiche di diritto straniero e le società ovvero le associazioni di persone, comprese le società di diritto civile straniero, che non hanno personalità giuridica e che non sono soggette all'imposta sul   reddito. I contribuenti residenti sono tassati secondo il loro reddito globale, cioè sono soggetti all'imposta sul reddito nel suo complesso, sia esso prodotto in Slovenia o all'estero.

Secondo le disposizioni della Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche ZDDPO-2, l’aliquota generale per il calcolo dell’imposta decresce progressivamente; nel 2014 ammonta al 17 %, mentre dal 2015 è previsto che scenda al 15 %. L’aliquota per la trattenuta fiscale sui redditi prodotti in Slovenia è del 15 %.

In linea di principio, l'imponibile per i residenti e per le unità operative dei non residenti (per le attività o gli affari svolte in o attraverso una sede d'attività situata in Slovenia) è costituito dall'utile, calcolato sottraendo i costi ai ricavi previsti dalla legge. Le unità operative possono sottrarre anche i costi connessi alle proprie attività insorti al di fuori del territorio sloveno. Nel determinare costi e ricavi si devono prendere in considerazione i costi e ricavi determinati nel conto economico o nella relazione annuale corrispondente al conto economico, con determinate deroghe e modifiche che elenchiamo di seguito.

Nel calcolare l'imponibile bisogna inoltre rispettare le disposizioni relative a:
  • esenzione delle entrate da dividendi e redditi assimilabili ai dividendi e agli utili derivati dalla cessione di quote di proprietà;
  • modifiche di costi e ricavi nelle operazioni tra parti correlate.
 
Per alcuni tipi di costi si registrano le seguenti particolarità:
  • Le spese di rappresentanza e i costi connessi al funzionamento dell’organo di sorveglianza o a un altro organo che esercita essenzialmente funzioni di sorveglianza sono riconosciute per il 50%.
  • Gli accantonamenti (in linea con gli standard in materia) sono riconosciuti per il 50%, con l'eccezione di particolari accantonamenti effettuati presso banche, società di brokeraggio e assicurazioni.
  • Interessi supplementari sui prestiti ricevuti da soci o azionisti.
  • Sono parzialmente riconosciuti i costi delle rideterminazioni causate da riduzioni di valore, perdite su crediti e investimenti finanziari o strumenti finanziari, salvo le riduzioni di valore di investimenti e strumenti finanziari a breve termine e di strumenti finanziari al fair value rilevati a conto economico.
  • Costi derivati da rideterminazioni per la riduzione di valore dell'avviamento.
  • L'ammortamento è riconosciuto come costo per l'ammontare calcolato con il metodo a quote costanti, a meno che non sia calcolato con tassi più alti rispetto a quelli definiti dalla legge.
  • I salari e altri benefici connessi a un rapporto di lavoro subordinato, insieme alle indennità riconosciute per l'assenza dal posto di lavoro, sono calcolate come costo.
 

La perdita fiscale è la differenza, di valore negativo, tra costi e ricavi determinati secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale. Il contribuente può sottrare (senza limitazioni) la perdita fiscale subita nel corso di un periodo d'imposta all'imponibile del periodo d'imposta successivo. Questo non vale però nei casi in cui nel periodo d'imposta si siano verificati cambiamenti superiori al 50% nella proprietà del capitale sociale o nell'azionariato.

Nei seguenti casi sono previste agevolazioni fiscali, il cui ammontare può essere al massimo pari a quello dell'imponibile:
  • per investimenti in ricerca e sviluppo;
  • per investimenti in attrezzature e attività immateriali;
  • per nuove assunzioni;
  • per l'assicurazione previdenziale integrativa di carattere volontario;
  • per donazioni.
 

Durante il periodo d'imposta il contribuente è tenuto anche a versare un acconto, che può essere versato in rate mensili o trimestrali; le rate scadono nell'ultimo giorno del periodo d'imposta a cui si riferiscono e devono essere pagate entro dieci giorni dalla scadenza.

Il contribuente che inizia una nuova attività imprenditoriale calcola l'acconto autonomamente. A questo scopo è necessario calcolare l'imponibile previsto per il periodo d'imposta per cui sarà versato l'acconto. È necessario presentare il calcolo motivato dell'imponibile fiscale previsto in dichiarazione, l'ammontare dell'acconto e le relative rate all'organo tributario entro otto giorni dall'iscrizione nel registro primario o comunque nelle evidenze ufficiali dell'organo. Il contribuente presenta la dichiarazione motivata anche nel caso in cui nel periodo d'imposta abbia previsto una perdita e non un utile.

Quali sono le imposte personali? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Le imposte personali sono regolate dalle seguenti leggi:
  • Legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (ZDoh-2),
  • Legge sull'imposta catastale (ZUKD),
  • Legge sull'imposta comunale(ZDO),
  • imposta sulle successioni e donazioni,
  • imposta sul patrimonio,
  • imposta sugli intrattenimenti,
  • Legge sull'imposta speciale per talune prestazioni(ZPDDP),
  • Legge sulla procedura dell'imposizione(ZDavP).
 
L'imposta sul reddito delle persone fisiche riguarda tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla loro età. Sono soggetti all'imposta:
  • Redditi da lavoro dipendente (derivati da un rapporto di lavoro o da altri rapporti contrattualizzati),
  • Redditi da lavoro autonomo (provenienti dall'esercizio di attività imprenditoriali, agricole, silvicolturali, professionali o da altre attività esercitate in modo autonomo e indipendente),
  • Redditi da attività primarie agricole e silvicolturali (riguarda le persone fisiche che al 30 Giugno di un determinato anno risultano proprietarie, affittuarie o utilizzatrici di terreni agricoli e forestali sulla base di altri titoli giuridici o gli utilizzatori di alveari per l'apicoltura,
  • Redditi derivati dalla locazione di beni e dalla cessione di diritti patrimoniali,
  • Redditi da capitale,
  • Redditi diversi
 

Oltre ai redditi che non sono considerati tali ai sensi della legge ZDoh-2, la legislazione individua singole tipologie di reddito che per loro natura sarebbero incluse nella definizione di reddito imponibile, ma che sono esentati dall'imposta per determinati motivi, prevalentemente di natura sociale.

La ritenuta d'acconto è versata solitamente al momento della corresponsione di ogni singolo compenso. In molti casi la ritenuta è versata dal contribuente (cioè chi sta corrispondendo il compenso) come ritenuta alla fonte (ad es. l'acconto sul reddito derivato dal salario è dichiarato e versato dal datore di lavoro che ha effettuato il pagamento del salario). Nel caso in cui il compenso sia pagato da un soggetto che non è anche contribuente (ad esempio, una persona fisica o il reddito è prodotto all'estero), l'acconto è determinato dagli organi competenti in base alle previsioni del contribuente. La scadenza per la presentazione delle previsioni dipende dal tipo di compenso.

Il contribuente che determina l'imponibile relativo ai redditi da lavoro autonomo sulla base dei costi e ricavi effettivi, calcola l'acconto autonomamente nella dichiarazione dei redditi che deve essere presentata agli organi competenti al più tardi entro il 31 marzo dell'anno in corso per l'anno precedente.

I redditi per i quali durante l'anno è stato pagato un acconto d'imposta vengono inclusi nell'imponibile annuo, sottraendo gli acconti già pagati dall'imposta calcolata su base annua. L'imposta sul reddito calcolata su base annua è stabilita da una delibera dell'autorità competente.

L'imposta sul reddito da capitale (utile di capitale, dividendi e interessi), proprio come la ritenuta d'acconto alla fonte, è versato in base a una delibera dell'autorità competente sulla base delle previsioni del contribuente. La differenza sostanziale è che in questo caso l'imposta versata ha valore definitivo, il che significa che questi redditi non si devono inserire nell'imponibile per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per l'imposta definitiva si considera anche l'acconto pagato per non residenti che non sono soggetti all'imposta sul reddito.

L'imposta sul reddito si versa dunque come:
  • acconto,
  • imposta annuale (calcolato a posteriori),
  • imposta definitiva.
 

Per determinare con un calcolo a posteriori l'imposta sul reddito su base annuale l'organo tributario invia al contribuente il calcolo informativo dell'imposta, che, sotto certe condizioni, si può considerare come delibera sul calcolo dell'imposta.

Il calcolo informativo è inviato al contribuente entro e non oltre il 15 Giugno dell'anno in corso per l'anno precedente. 

Bisogna però prestare attenzione al fatto che il calcolo informativo non è inviato a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito. Non viene redatto alcun calcolo informativo, e così anche il contribuente non è obbligato a presentare la dichiarazione, se:
  • i redditi del contribuente soggetti all'imposta non superano l'ammontare delle agevolazioni,
  • i redditi del contribuente residente che soddisfa i requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni per studenti, assieme ai suoi redditi da lavoro temporaneo o occasionale svolti su impegnativa di un’organizzazione autorizzata o dell’Istituto per l’impiego della RS, che si occupano di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro per studenti in conformità alle disposizioni vigenti in materia di impiego, non superano i 2.477,03 euro;
  • i redditi del contribuente soggetti all’imposta, oltre alla pensione, dalla quale, ai sensi della legge, non è stata detratta e versata la ritenuta a titolo di acconto d’imposta e il contribuente ai fini di tale determinazione non ha chiesto l’applicazione dell’agevolazione particolare per i familiari a carico non eccedono gli 80 euro.
 
Agevolazioni fiscali

I contribuenti (residenti) possono ridurre l'ammontare dell'imponibile annuo soggetto all'imposta sul reddito con agevolazioni fiscali fino all'ammontare positivo dell'imponibile; in altre parole se l'ammontare delle agevolazioni fiscali è pari all'imponibile annuo, l'imponibile ammonta a zero.

Alcune agevolazioni fiscali sono riconosciute automaticamente nel calcolo dell'ammontare dell'imposta, altre invece si possono ottenere soltanto rispettando le condizioni richieste dalla legge.

In giurisprudenza le agevolazioni fiscali sono divise in generali, soggettive, soggettive particolari, agevolazioni particolari (agevolazioni per famigliari a carico), agevolazioni per residenti in paesi EU o SEE e agevolazioni per la previdenza integrativa di carattere volontario.

L’agevolazione generale viene riconosciuta a ogni residente, a patto che il suo nominativo non sia compreso nell’agevolazione per familiari a carico fatta valere da altro contribuente. Oltre all’agevolazione generale, il residente il cui reddito complessivo è inferiore alla soglia minima, può avvalersi di un’agevolazione aggiuntiva.

Informazioni dettagliate sulle agevolazioni e altri chiarimenti sull’imposta sul reddito sono disponibili alla pagina web dell’Ufficio delle imposte della Repubblica di Slovenia.

Come si emette fattura e quali tipi di fattura esistono? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

La legge sull’imposta sul valore aggiunto (ZDDV-1 in Sloveno) all’ art. 81, prescrive l’obbligo di emissione delle fatture. Ciascun contribuente deve garantire l’emissione di fattura per:

  • Forniture di merci e servizi forniti ad altro contribuente o persona giuridica che non sia contribuente;
  • Forniture di merci con relativo trasporto
  • Forniture di merci alle condizioni di cui all’art. 46 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ZDDV-1);
  • Ciascun acconto incassato prima di effettuare una fornitura di merci di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente paragrafo;
  • Ciascun acconto incassato da parte di altro contribuente o persona giuridica che non sia contribuente prima che i servizi siano completamente resi;
  • Altre forniture di merci e servizi che vengano effettuate in territorio sloveno.
 

La fattura può essere emessa dal contribuente, ma anche dall’acquirente della merce o dal committente dei servizi o da una terza parte in nome e per conto del contribuente, alle condizioni prescritte dal ministero delle finanze. Il contribuente che sul territorio della Slovenia effettui diverse singole forniture di merci e servizi può emettere una fattura unica, alle condizioni prescritte dal ministero delle finanze. Viene considerata fattura anche ciascun documento o comunicazione che modifichi la fattura iniziale e si riferisca alla stessa in maniera inequivocabile.

La legge sull’imposta sul valore aggiunto (ZDDV-1), all’art. 82 prescrive i dati obbligatori che devono essere contenuti in fattura. Il contribuente che emette fattura deve citare in essa i seguenti dati:
  • Data di emissione della fattura;
  • Numero consecutivo che consente l’identificazione della fattura;
  • Numero di identificazione ai fini IVA, con cui il contribuente ha fornito merci o servizi;
  • Numero di identificazione ai fini IVA dell’acquirente ovvero committente con cui lo stesso ha ricevuto la fornitura di merce o servizi per i quali è tenuto al versamento dell’IVA oppure con cui lo stesso ha ricevuto merci di cui all’art. 46 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ZDDV-1);
  • Nome e indirizzo del contribuente e del suo acquirente o committente;
  • Quantità e tipologia della merce fornita ovvero dei servizi svolti;
  • Data di effettuazione della fornitura di merce o data di effettuazione del servizio o di conclusione dei servizi oppure data di versamento dell’acconto di cui ai punti 4 e 5 del primo paragrafo dell’art 81 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ZZDV-1) nel caso sia possibile definire tale data  e la stessa sia diversa dalla data di emissione della fattura;
  • La base imponibile sulla quale si calcola l’IVA secondo le diverse aliquote ovvero alla quale si riferisce l’esenzione, il prezzo per unità al lordo di IVA e ogni sconto o ribasso del prezzo non compreso nel prezzo per unità;
  • L’aliquota IVA;
  • L’importo dell’IVA, a eccezione dei casi in cui ci si avvalga di specifiche disposizioni di questa legge che non prevedono questo dato;
  • In caso di esenzione IVA o se la persona che versa l’IVA è l’acquirente o il committente, è necessario citare la disposizione vigente della Sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE oppure l’articolo corrispondente della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ZDDV-1) oppure altro riferimento normativo che dimostra che la fornitura di merce o servizi è esente IVA oppure soggetta a inversione contabile;

 

Le fatture semplificate devono invece contenere i seguenti dati:

  • Data di emissione della fattura;
  • Numero consecutivo che consenta l’identificazione della fattura;
  • Nome e indirizzo del contribuente e il numero di identificazione ai fini IVA con cui ha effettuato la fornitura della merce o dei servizi;
  • Quantità e tipologia della merce fornita ovvero dei servizi svolti;
  • Valore di vendita delle merci o dei servizi comprensivo di IVA;
  • L’importo dell’IVA calcolata.

Se il contribuente effettua forniture di merci o servizi con aliquote IVA diverse, il valore di vendita comprensivo di IVA deve essere riportato separatamente secondo le diverse aliquote IVA e il valore dell’IVA va indicato a parte.

Se il contribuente effettua fornitura di merci o servizi per cui è prevista l’esenzione IVA, in fattura va citato il riferimento della disposizione vigente della Sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE oppure l’articolo corrispondente della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ZDDV-1) oppure altro riferimento normativo che dimostra che la fornitura di merce o servizi è esente IVA.

L’importo in fattura può essere espresso in qualsiasi valuta, ma l’importo dell’IVA da versare deve essere espresso in euro. La fattura può essere emessa in forma cartacea o elettronica se l’acquirente o committente è d’accordo e se è garantita l’autenticità della provenienza e la completezza del contenuto. La fattura può essere emessa in formato elettronico in conformità alle disposizioni che regolano il commercio elettronico se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
  • Deve essere garantita l’autenticità della provenienza della fattura, in moda tale che il destinatario possa verificare che la fattura sia stata effettivamente inviata dall’emittente della stessa;
  • Nel messaggio elettronico devono essere chiaramente evidenti il tempo e il luogo di invio e di ricezione;
  • Deve essere garantita l’integrità della fattura in modo tale che la tecnologia utilizzata e i processi impediscano in misura sufficiente la modifica dei dati in fattura.

 

Indipendentemente dal paragrafo precedente, ai fini IVA la fattura può essere inviata o resa disponibile in formato elettronico attraverso il sistema elettronico di scambio dati (EDI) se viene garantita l’autenticità della provenienza e l’integrità dei contenuti. Il contribuente che invii o renda disponibile allo stesso destinatario un plico con diverse fatture in formato elettronico può citare i dati comuni a tutte le fatture una sola volta se per ogni fattura sono accessibili tutte le informazioni prescritte.

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