Retribuzione mensile Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015
La retribuzione del lavoro svolto secondo il contratto di lavoro corrisponde allo stipendio, che va sempre versato in denaro.
Lo stipendio si compone di:
- paga base: parte fissa dello stipendio, determinata in base alla complessità del lavoro (nei contratti collettivi chiamata minimo contrattuale);
- parte dello stipendio versato a fronte di risultati individuali o aziendali: parte variabile dello stipendio, determinata in base alla produttività del lavoratore o ai risultati dell’azienda;
- supplementi per particolari condizioni di lavoro: supplemento per lavoro notturno, per ore di lavoro straordinario, per lavoro domenicale, lavoro durante le festività e i giorni stabiliti per legge come non lavorativi (il contratto collettivo può prevedere anche supplementi per carichi di lavoro particolari, per condizioni ambientali svantaggiose e per i rischi di lavoro);
- scatti di anzianità: l’ammontare di questi supplementi è definito dai contratti collettivi di settore (in genere corrisponde al 0,5 % della paga base per ciascun anno completato di servizio);
- rimborso spese di lavoro (pasti, trasporto da e verso il luogo di lavoro, costi sostenuti nello svolgimento di determinati incarichi, spese di viaggio, supplemento per lavoro sul campo/attività esterna, premi di anzianità, TFR al momento del pensionamento, contributi di solidarietà): parte autonoma dello stipendio, che non fa parte della retribuzione per il lavoro svolto ed è quindi esclusa dalla base per il calcolo delle imposte e dei contributi sociali.
Lo stipendio si versa per periodi di paga non superiori a 1 mese e al massimo entro il 18° giorno dalla scadenza del periodo di paga.
Lo stipendio non deve essere inferiore alla retribuzione minima definita per legge (vedi Legge sul salario minimo) che il lavoratore può percepire a fronte di un lavoro a tempo pieno. Il salario minimo è definito con importo nominale e, una volta l’anno, viene adeguato almeno all’aumento dei prezzi al consumo ovvero del costo della vita. L’ammontare del salario minimo è pubblicato alla pagina web: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/minimalna_in_zajamcena_placa/minimalna_placa_po_mesecih/ (in lingua slovena).
La retribuzione costituisce il corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore subordinato (art. 2094 c.c.): questi, per principio costituzionale (art. 36 Cost.), ha diritto a un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente a garantire a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La legge non stabilisce una paga minima, però la giurisprudenza – sulla base del precedente principio costituzionale – ha stabilito, che non può essere minore di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
La paga è costituita da elementi fissi, e cioè la paga base, dall'indennità di contingenza, dall'elemento distinto della retribuzione e da elementi accessori, come superminimo e indennità di vario genere e da elementi variabili, cioè la maggiorazione per straordinario, per lavoro notturno e per lavoro festivo.
Oltre a questi elementi spettano al dipendente anche gli scatti di anzianità, che vengono erogati al compimento di una determinata anzianità di servizio del lavoratore presso una medesima azienda.
Secondo la legge e la contrattazione collettiva il pagamento della retribuzione deve avvenire ogni mese, ma può essere stabilito diversamente. In ogni caso i contratti collettivi possono prevedere una scadenza entro la quale deve essere versato lo stipendio.