Ferie
Il periodo di riposo feriale è finalizzato al ripristino delle energie fisiche e psichiche del lavoratore. Le ferie annuali retribuite non possono essere inferiori a quattro settimane e sono un diritto irrinunciabile. La durata delle ferie deve essere fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità; il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo, almeno 2 settimane, se il dipendente lo richieda; le ferie devono essere retribuite e l'epoca del godimento è stabilita dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze aziendali e degli interessi dei lavoratori.
Delle 4 settimane di durata minima delle ferie, due devono essere godute entro l'anno di maturazione delle ferie e le restanti 2 settimane entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, mentre il periodo minimo di 4 settimane di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità, nel corso del rapporto di lavoro.
I CCNL possono prevedere una diversa durata delle ferie, ma sempre mantenendo il minimo previsto dalla legge. La maturazione delle ferie avviene di solito per un dodicesimo della durata annuale per ogni mese di lavoro. Viene considerata in genere per la maturazione come mese intero la presenza al lavoro per almeno 15 giorni.
Permessi riduzione orario e ex festività
Oltre alle ferie i contratti collettivi possono prevedere delle ore di permesso retribuito per la riduzione dell'orario di lavoro, che possono variare da contratto a contratto. I permessi per le ex festività derivano dalla compensazione da parte dei contratti collettivi delle 4 festività abolite, pari in totale a 32 ore. Tutti questi permessi sono in genere proporzionati alla durata del rapporto di lavoro in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, assenze non retribuite intervenuti durante l'anno.
Congedo matrimoniale
In occasione del matrimonio tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto di fruire un congedo retribuito, con le modalità stabilite dal CCNL di riferimento. In genere i contratti collettivi prevedono la durata di 15 giorni, che non può essere computato nel periodo di ferie annuali. La retribuzione è per gli impiegati a carico del datore di lavoro, mentre per gli operai 7 giorni sono a carico dell'INPS e viene anticipata dal datore di lavoro che provvederà a conguagliare quanto dovutogli con i contributi versati all'INPS.
Richiamo alle armi
I lavoratori dipendenti possono essere richiamati al servizio militare per qualunque esigenza delle Forze armate, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro e percependo un'indennità economica.
Diritto allo studio
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionali, hanno diritto a turni di lavoro che permettano la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. È prassi consolidata che i contratti prevedano con determinate condizioni permessi per lo studio pari a 150 ore nel triennio, usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno diritto a permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami.
Aspettativa per cariche pubbliche
I lavoratori che vengono eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o delle assemblee regionali e ad altre funzioni pubbliche elettive hanno diritto ad una aspettativa non retribuita per l'intero periodo del mandato.
Agli amministratori locali eletti sono riconosciuti permessi connessi allo svolgimento della carica, che possono essere permessi retribuiti o permessi non retribuiti per le cariche di sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, ecc.
Permessi sindacali
Ai lavoratori che hanno delle funzioni all'interno dei sindacati possono essere concessi permessi retribuiti ovvero aspettative non retribuite.
Permessi elettorali
La legge riconosce ai lavoratori che adempiono alle funzioni presso gli uffici elettorali in caso di consultazioni elettorali, di assentarsi dal lavoro per il periodo delle operazioni elettorali, con diritto alla retribuzione.
Aspettativa per lavoratori tossicodipendenti e loro familiari
I lavoratori tossicodipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori familiari di tossicodipendenti possono usufruire di un periodo massimo di 3 anni di aspettativa non retribuita al fine di prendere parte a programmi terapeutici riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL.
Permessi e aspettativa per disabili e loro familiari
I lavoratori disabili e loro genitori e familiari hanno il diritto di fruire di permessi retribuiti o di congedi. I permessi possono essere fruiti ad ore oppure a giorni, fino ad un massimo di 3 giorni al mese.
Permessi per gravi motivi familiari
Nell'intera carriera lavorativa del lavoratore, sono concessi due anni di aspettativa non retribuita per gravi e documentati motivi familiari entro il secondo grado di parentela. In alcuni casi per questo congedo l'INPS può erogare anche un'indennità pari alla retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo.
Permessi per motivi personali
Il lavoratore può fruire di permessi retribuiti in caso di documentata grave infermità o di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado (anche non convivente) o di un convivente. I permessi sono concessi nella misura complessiva di 3 giorni all'anno. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Donazione sangue e midollo osseo
Ai donatori di sangue è concesso un permesso retribuito giornaliero con indennità a carico dell'INPS per il riposo nella giornata di donazione del sangue. Anche per i donatori di midollo osseo è concesso un analogo permesso, di durata idonea alla durata dell'intervento.
Malattia
La legge prevede che per il periodo di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità. Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto a un'indennità di malattia a carico dell'INPS e di un'eventuale integrazione dell'indennità a carico del datore di lavoro. L'indennità a carico dell'INPS scatta dal 4° giorno di malattia ed ammonta fino al 20° giorno al 50% della paga giornaliera, comprensiva di ratei delle mensilità aggiuntive, percepita nel periodo di paga precedente all'inizio della malattia, mentre per i giorni dal 21° al 180° l'indennità è pari al 66% della paga. I contratti collettivi, inoltre, possono prevedere un'integrazione della paga a carico del datore di lavoro. L'indennità è a carico dell'INPS e viene anticipata dal datore di lavoro che provvederà a conguagliare quanto dovutogli con i contributi versati all'INPS. La durata massima dell'indennità a carico dell'INPS è di 180 giorni. La malattia deve essere certificata da idoneo certificato medico, che deve essere emesso al massimo il giorno successivo all'inizio della malattia. Il certificato è trasmesso telematicamente all'INPS, mentre il lavoratore ha il dovere di portarlo a conoscenza del datore di lavoro al massimo entro due giorni dall'inizio dell'assenza.
Maternità obbligatoria
Il D.Lgs. 151/2001 prevede una triplice tutela per le lavoratrici madri: fisica; normativa e giuridica; economica. In alcuni casi il padre lavoratore può sostituirsi o affiancarsi alla madre nel periodo obbligatorio di astensione. Il periodo protetto interviene già all'inizio della gravidanza, periodo in cui inizia il divieto di licenziamento e di sospensione dal lavoro (questo continua fino ad un anno di età del bambino). Il congedo di maternità obbligatoria interviene, invece, due mesi prima della data presunta del parto (con la possibilità di anticipare l'astensione per determinati casi), tre mesi per attività gravose e dura fino a tre mesi dopo il parto (elevabili a sette nei lavori gravosi). Il periodo prima del parto può essere ridotto a un mese e il periodo successivo aumentato a quattro mesi dopo il parto. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. A norma dell'art. 21 T.U. le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto almeno 2 mesi prima della data presunta del parto e, successivamente, devono presentare entro 30 giorni il certificato attestante la data del parto.
La lavoratrice ha diritto a un'indennità corrisposta dall'INPS pari all'80% della retribuzione media giornaliera calcolata con le modalità previste per indennità giornaliera per l'indennità di malattia. L'indennità è a carico dell'INPS e viene anticipata dal datore di lavoro che provvederà a conguagliare quanto dovutogli con i contributi versati all'INPS. I contratti collettivi possono, inoltre, prevedere un integrazione al trattamento dell'INPS a carico del datore di lavoro.
Congedo di paternità
In via sperimentale per gli anni 2013-2015 l'art. 4, c. 24 della L. 92/2012 stabilisce che il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
L'indennità a carico dell'INPS ammonta in questi casi al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.
Congedo parentale
Ogni genitore ha diritto a un periodo di congedo parentale facoltativo di 6 mesi, che può essere fruito nei primi otto anni di vita del bambino. Complessivamente, fra i due genitori, il congedo parentale non può superare i 10 mesi. Nel caso però, che il padre richieda almeno tre mesi di congedo parentale, il diritto di astensione della madre sale a 7 mesi e il periodo totale fra i due genitori sale a 11 mesi.
Per i periodi di astensione facoltativa è dovuta un'indennità giornaliera di maternità nella misura pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera percepita dalla lavoratrice o dal lavoratore per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i genitori, fino a tre anni di vita del bambino. L’indennità di maternità facoltativa è dovuta anche per il periodo superiore a sei mesi, cioè per i periodi dal settimo al decimo mese di astensione oppure per i periodi di astensione dai 3 agli 8 anni di età del bambino, solo se il reddito (riferito all'anno in cui si usufruisce dell'astensione) del singolo genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'AGO (assicurazione generale obbligatoria) INPS (per il 2013 16.101,47 €)
Adozione e affidamento
La lavoratrice adottiva ha diritto all'astensione obbligatoria per un periodo massimo di 5 mesi, da fruire nei primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del bambino, con un'indennità economica all'80%. In caso di affidamento il congedo di maternità potrà essere fruito dalla madre affidataria entro 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionato, con un'indennità economica all'80%.
Il congedo parentale può essere usufruito, qualunque sia l'età del minore, entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia, anche nel caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento. L'indennità economica prevista ordinariamente potrà essere corrisposta solo nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.
Permessi per allattamento
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo si cui sopra hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. In alcuni casi i permessi possono essere usufruiti dal padre in alternativa alla madre, ma solo dopo tre mesi dalla data del parto.
La lavoratrice madre per la fruizione dei permessi, deve presentare domanda al datore di lavoro, mentre il padre deve presentare la domanda all'INPS con copia al datore di lavoro.
Durante l'assenza per i riposi, alla lavoratrice è dovuta un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione. L'indennità è a carico dell'INPS e viene anticipata dal datore di lavoro che provvederà a conguagliare quanto dovutogli con i contributi versati all'INPS.
Malattia del bambino
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età non superiore a 3 anni, senza limiti temporali, ovvero, per figli di età tra 3 e 8 anni, solo per 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. Le assenze non sono retribuite ma sono utili all'anzianità di servizio.