A quali disposizioni è vincolato il datore di lavoro? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

La legge fondamentale del diritto del lavoro è la Legge sui rapporti di lavoro. Il testo della legge è disponibile in sloveno al link https://zakonodaja.com/zakon/zdr.

Inoltre, il datore di lavoro deve verificare se per il settore di cui si occupa esiste un contratto collettivo. L’elenco dei contratti collettivi vigenti è disponibile alla pagina del Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali (MDDSZ): http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/evidenca_kolektivnih_pogodb/ (in lingua slovena)

Il resto della legislazione dipende dal settore in cui opera ciascuna azienda e dalla tipologia del singolo lavoratore. Anche l’elenco delle disposizioni vigenti per il settore del diritto del lavoro e della sicurezza sociale sono disponibili alla pagina del MDDSZ:   http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/ (in lingua slovena).

Il rapporto di lavoro è regolato da molte norme che si sono succedute negli anni. Attualmente c'è stato un rinnovamento delle precedenti norme, sulla spinta delle direttive dell'UE: ne è un esempio la norma sull'orario di lavoro. La precedente normativa, approvata con il Regio Decreto 692/1923 convertito in Legge 473/1975 è stata rinnovata solo con il D.Lgs. 66/2003. Comunque il rapporto di lavoro subordinato è definito dall'art. 2094 del codice civile. Le principali leggi che vincolano il datore di lavoro sono poi il D. Lgs. 276/2003 e la recente Legge 92/2012. Tutta la normativa è consultabile al sito:  http://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Pagine/default.aspx

Per quanto riguarda la contrattazione collettiva, il datore di lavoro è libero di aderire o meno ai contratti collettivi. Il datore di lavoro che è iscritto a un’associazione di categoria deve obbligatoriamente applicare il CCNL relativo alla categoria alla quale ha aderito. Nel caso in cui il datore di lavoro non iscritto decida di non applicare il CCNL deve comunque rispettare alcune garanzie derivanti da fonti costituzionali e legislative.

L'art. 36 della Costituzione recita: “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.“ Questo ha ricondotto la giurisprudenza a determinare la retribuzione sufficiente ai minimi previsti per ogni settore lavorativo e per ogni mansione dalla contrattazione collettiva, che il datore di lavoro deve rispettare. La contrattazione collettiva è consultabile al sito:  http://ccnl.portalecnel.it/ArchivioContratti/ContrattazioneNazionale/index.asp.

Quali sono i diversi tipi di rapporto di lavoro? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato

Il contratto di lavoro di norma è stipulato a tempo indeterminato, se non indicato altrimenti dalla legge o dal contratto di lavoro stesso. Per questo motivo, in caso d’incertezza, il contratto si deve considerare a tempo indeterminato.

Si può stipulare un contratto a tempo determinato rispettando le condizioni dettate dall’articolo 53 della legge sui rapporti di lavoro. Il datore di lavoro non può stipulare uno o più contratti consecutivi di lavoro a tempo determinato per lo stesso lavoratore e lo stesso tipo di lavoro, se la durata di quest’ultimo è maggiore di due anni. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere stipulato per un periodo superiore ai due anni solamente se il progetto dura più di due anni e se il contratto di lavoro viene stipulato per l’intera durata del progetto. Che cosa si possa considerare come lavoro a progetto è specificato nel contratto collettivo del settore specifico. 

Contratto di lavoro a tempo pieno o part-time

Nella Repubblica di Slovenia l’orario di lavoro per il tempo pieno è di 40 ore settimanali.

Il lavoratore che ha stipulato un contratto di lavoro part-time ha gli stessi diritti e doveri (contrattuali e non) rispetto ai lavoratori a tempo pieno e li esercita in modo proporzionale al tempo per il quale ha stipulato il rapporto di lavoro, salvo ove previsto diversamente ai sensi di legge.

Un lavoratore può stipulare contratti di lavoro part-time con più di un datore di lavoro per raggiungere il tempo pieno stabilito dalla legge. I datori di lavoro di un dipendente part-time devono garantire il godimento contemporaneo delle ferie e delle altre assenze dal lavoro, salvo che questo non procuri loro danno.

Il lavoratore part-time, conformemente alle indicazioni riguardanti la previdenza per vecchiaia e invalidità, la previdenza sanitaria e il congedo parentale, gode dei diritti previsti dalla previdenza sociale come se lavorasse a tempo pieno. Il lavoratore part-time gode inoltre del diritto a essere retribuito in base all'effettivo carico di lavoro e, relativamente al rapporto di lavoro, ha gli stessi diritti e doveri dei lavoratori a tempo pieno, salvo ove previsto diversamente ai sensi di legge.

Contratto di telelavoro

Ai sensi dell'articolo 67 della legge sui rapporti di lavoro, prima di stipulare questo tipo di contratto è necessario informare l'ispettorato del lavoro, che controlla che sussistano le condizioni affinché il lavoro sia effettivamente svolto in questa modalità. Sulla base di un tale contratto il lavoratore ha diritto a un indennizzo per l'uso degli strumenti di lavoro.

Contratto di dirigente d'azienda

Con questo particolare tipo di contratto, per la natura stessa delle mansioni previste, il lavoratoredatore di lavoro  rinuncia ad alcuni diritti relativi a: 
  • condizioni e limitazioni del rapporto di lavoro a tempo determinato
  • orario di lavoro;
  • pause e riposi;
  • compensi per attività per le quali al lavoratore dovrebbe essere garantito almeno il salario minimo;
  • responsabilità disciplinare;
  • cessazione del contratto di lavoro (la cessazione del rapporto di lavoro con un dirigente è disciplinata dalla Legge sulle società commerciali (Zakon o gospodarskih družbah).



Contratto a tempo determinato

È possibile stipulare un contratto a tempo determinato per ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo e sostitutivo. La durata massima del contratto presso lo stesso datore di lavoro e per le stesse mansioni è di 36 mesi comprese le proroghe. Si può prorogare il contratto a termine solo una volta. È consentita la riassunzione a condizione che tra la fine del precedente contratto e l'inizio del nuovo rapporto trascorra un intervallo minimo di 10 giorni se il contratto scaduto aveva una durata inferiore ai 6 mesi o 20 giorni se aveva una durata superiore. I contratti collettivi possono prevedere dei termini diversi.

È possibile stipulare anche un contratto a termine senza l'apposizione della causale, ma solo con dipendenti che non avevano precedenti rapporti di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro e la durata massima può essere di 12 mesi, senza possibilità di proroga.

Contratto a tempo parziale o part-time

Il contratto di lavoro a tempo parziale (o part-time) è un contratto di lavoro subordinato con un orario ridotto rispetto a quello previsto dalla legge o dai contratti collettivi. La legge prevede la durata normale dell'orario di lavoro in 40 ore settimanali. Il part-time può essere orizzontale (riduzione dell'orario giornaliero), verticale (lavoro a tempo pieno in determinati periodi della settimana, del mese o dell'anno e altri periodi senza prestazione lavorativa) o misto (una combinazione fra i due).

Il dipendente part-time gode di tutti i diritti di un lavoratore a tempo pieno in proporzione al lavoro svolto. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario.

Lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente è un contratto in cui il lavoratore svolge la sua prestazione su chiamata del datore di lavoro. Anche in questo caso gode dei diritti di un lavoratore a tempo parziale, ma solo nei periodi di effettivo impiego. Nei periodi in cui rimane a disposizione del datore di lavoro, gli può essere riconosciuta un'indennità di disponibilità, per la garanzia di disponibilità.

Può essere stipulato in base alle esigenze individuate dai CCNL di carattere oggettivo o per periodi predeterminati, in base a esigenze oggettive individuate dal Ministero del lavoro e con qualsiasi soggetto che abbia meno di 24 anni o più di 55.

Lavoro a domicilio o telelavoro

È lavoratore a domicilio chi esegue nel proprio domicilio lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori utilizzando materie prime, accessori e attrezzature propri o dell'imprenditore, anche se forniti tramite terzi.

Gli obblighi del datore di lavoro sono analoghi ai doveri per un contratto di lavoro subordinato normale.

Altre forme di rapporti di lavoro Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Contratto di collaborazione (contratto di lavoro) / contratto d'autore (contratto sul trasferimento dei diritti d'autore)

Si tratta di una tipologia di contratti di diritto civile in base ai quali le persone fisiche (o giuridiche, ma la questione esula dall’ambito del presente contributo) svolgono un determinato lavoro. La stipula di questo genere di contratto va dichiarata all’Istituto per l’impiego della Repubblica di Slovenia in via anticipata o al massimo entro otto giorni dal momento in cui si presenta la necessità di stipulare tale contratto. Fanno eccezione in questo senso i casi in cui il contratto venga stipulato:
  • con un lavoratore che ha già un rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro,
  • con una persona giuridica, un’impresa individuale o una persona che svolge l’attività autonomamente.
 

I contenuti e la forma di questo tipo di contratti sono disciplinati con precisione dal Codice delle obbligazioni della Repubblica di Slovenia e dalla Legge sui diritti d’autore e affini (Obligacijski zakonik Republike Slovenije e Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah).

Per quanto riguarda i pagamenti relativi ai contratti di collaborazione, va ricordato che il datore di lavoro è tenuto a versare, per conto del lavoratore, un’imposta corrispondente al 25 % del valore contrattuale, e che il contratto ha effetti fiscali anche per il lavoratore. Oltre che al pagamento dei diritti d’autore e di quanto previsto per il contratto di collaborazione, il datore di lavoro è tenuto anche al versamento del contributo per l’assicurazione di invalidità corrispondente all’8,85 %.

Per maggiori informazioni sulla stipula di contratti d'autore potete consultare il sito dell'Agenzia slovena per i diritti d'autore.

Lavoro studentesco

Gli studenti degli istituti superiori e delle università possono lavorare in un’azienda senza stipulare un contratto di lavoro; il pagamento è effettuato con voucher (tramite agenzie specifiche ovvero servizi studenteschi), che rappresentano anche il fondamento giuridico del rapporto di lavoro. I voucher devono essere sempre ordinati con anticipo, ovvero lo studente li deve consegnare al datore di lavoro prima di iniziare le attività previste. Se si ritiene che il lavoro sarà occasionale e a breve termine (durata di un mese), è sufficiente un voucher ordinario, altrimenti bisogna ordinare un voucher continuativo.

Il voucher compilato o il registro delle presenze (nel caso di un voucher continuativo) è inoltrato mensilmente dal datore di lavoro all'agenzia di servizi studenteschi, che emette quindi al datore di lavoro una fattura per il compenso dello studente e ai relativi contributi.

Anche nell'ambito del lavoro studentesco non deve essere trascurata la normativa vigente che stabilisce le condizioni di lavoro per determinate attività.

Per ulteriori informazioni e risposte alle domandi più frequenti potete consultare il sito del servizio studentesco on-line, sotto la voce “imprese” (»Za podjetja«).

Lavoro supplementare

Un particolare tipo di rapporto di lavoro è il lavoro supplementare, definito nell'articolo 146 della legge sui rapporti di lavoro. Si tratta di un'eccezione nel quadro dei contratti di lavoro subordinato, che il lavoratore può stipulare per un nassimo di 8 ore settimanale e con il consenso preventivo del datore o dei datori di lavoro presso i quali è dipendente a tempo pieno. È inoltre necessario soddisfare un'ulteriore condizione relativa all'esercizio di professioni deficitarie in base ai dati dell'Istituto per l'impiego della Repubblica di Slovenia o di professioni educative e formative, culturali, artistiche o di ricerca.

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Questo non è un contratto di lavoro subordinato in quanto il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio in via continuativa a favore del committente e in coordinamento con quest'ultimo. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel vero senso della parola è permesso solo nei confronti di pensionati di vecchiaia, professionisti iscritti in albi professionali, componenti di organi di amministrazione e controllo di società, componenti di collegi e commissioni oppure per collaborazioni con compenso minore di 5.000,00 € all'anno e 30 giorni di prestazione.

Questi contratti non hanno il vincolo di rispetto dell'orario di lavoro e l'aliquota dei contributi è minore di quella prevista per i lavoratori subordinati. Il reddito da collaborazione coordinata e continuativa è assimilato al lavoro dipendente e la prestazione deve essere annotata sul libro unico del lavoro.

Contratto di lavoro a progetto

In tutti gli altri casi è possibile svolgere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa solo se sono riconducibili a un progetto. In questo caso il compenso deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Il contratti si risolvono alla scadenza del termine oppure al momento della realizzazione del progetto di lavoro.

Lavoro autonomo occasionale

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è il lavoratore che svolge a favore di un committente un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente. L'esercizio dell'attività deve essere del tutto occasionale senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Il compenso è assoggettato a ritenuta d'acconto del 20% e appartiene alla categoria di redditi di lavoro autonomo. Se i compensi del prestatore durante l'anno superano i 5.000,00 €, il compenso superiore ai 5.000,00 € è assoggettato a contribuzione alla stessa aliquota prevista per i collaboratori coordinati e continuativi.

Lavoro accessorio

È possibile ricorrere al lavoro accessorio per lo svolgimento di attività occasionali, che danno complessivamente luogo a compensi (buoni lavoro) fino a 5.000,00 € nell'anno solare per più committenti e a 2.000,00 € nell'anno solare per lo stesso committente. Nel settore agricoltura, oltre a questo requisito, i lavoratori devono avere meno di 25 anni di età, se iscritti a un ciclo di studi, oppure devono essere pensionati.

Il compenso dei prestatori è rappresentato da buoni di lavoro (voucher) acquistabili presso le sedi INPS del territorio con importi a multipli di 10,00 €, comprensivi di contributi previdenziali e assistenziali. L'importo che verrà rimborsato al prestatore è di 7,50 €.

Qual è la procedura di assunzione di un nuovo collaboratore? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Avviso pubblico di disponibilità di un posto di lavoro

Dopo aver deciso di voler impiegare un nuovo lavoratore, è necessario dare avviso pubblico di disponibilità di un posto di lavoro attraverso la rete (ad esempio sui portali online destinati alla ricerca di lavoro o di personale, presso agenzie di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, sul proprio sito web), attraverso altri mezzi di comunicazione di massa o direttamente nei propri locali.

L’offerta di lavoro può essere pubblicata gratuitamente anche presso l’Istituto per l’impiego della RS (ZRSZ). In conformità alla Legge sull’ordinamento del mercato del lavoro, la pubblicazione dell’avviso presso lo ZRSZ non è più obbligatoria; lo è solamente per i datori di lavoro del settore pubblico o per società commerciali a prevalente capitale pubblico. Se decidete di pubblicare l’offerta presso lo ZRSZ, potete farlo registrandovi al sito di servizi web dello ZRSZ, attraverso il portale e-Vem (richiesto certificato digitale) o compilando il modulo PDM-1 (Avviso di posto di lavoro disponibile), da trasmettere all’ufficio competente. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet dello ZRSZ.

L’offerta di lavoro pubblicata deve contenere il tipo e il luogo del lavoro, le condizioni per lo svolgimento del lavoro e il termine per la presentazione della domanda, che non deve essere inferiore a 3 giorni lavorativi (vedi art. 25 Legge sui rapporti di lavoro, ZDR). E’ necessario specificare nell’avviso se il contratto di lavoro viene stipulato a tempo determinato, se si tratta di un lavoro di prova, tirocinio o di altre tipologie speciali di contratto, perché successivamente le condizioni non possono essere modificate in termini sfavorevoli per il lavoratore.

Esistono anche eccezioni per quanto riguarda l’avviso pubblico di posto di lavoro disponibile: la pubblicazione non è necessaria quando si stipula un contratto di lavoro di un famigliare, quando il datore di lavoro è persona fisica oppure quando si impiega un socio nel caso il datore di lavoro sia persona giuridica. Inoltre, la pubblicazione non è necessaria se si offre un impiego a tempo determinato che non superi i 3 mesi nell’arco di un anno solare oppure se si offre un impiego a tempo determinato per sostituzione di lavoratore assente.

Procedura di selezione

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, si procede ai colloqui con i candidati; se necessario si può anche stilare una short list. Durante il colloquio si presenta a ogni candidato il quadro delle condizioni di lavoro e si risponde alle sue domande; è possibile preparare anche qualche quesito concreto riguardante l'ambito professionale o testare in altri modi le sue capacità. Al termine della procedura di selezione, nel rispetto della legislazione e sulla base delle condizioni riportate nel bando sarà scelto il candidato più adatto.

Visita medica

Il candidato dovrà effettuare un controllo medico preliminare.

In conformità alle disposizioni in tema di sicurezza e salute sul lavoro, qualora la natura del lavoro offerto lo richieda, potete far sottoporre il candidato a un controllo medico preliminare (e/o aggiuntivo, e/o speciale) a carico vostro ai fini di verificarne l’idoneità al lavoro in termini di salute.

Stipula del contratto di lavoro

Di norma si consegna al candidato prescelto una proposta scritta tre giorni prima della data prevista per la stipula del contratto, convocandolo per la firma; il contratto vero e proprio è consegnato al momento della firma. Prima della stipula del contratto è necessario illustrare al candidato il lavoro che dovrà svolgere, le condizioni di lavoro (es. orario spezzato), nonché i diritti e doveri  relativi all'esecuzione del lavoro, se ciò non è già stato fatto durante la procedura di selezione.

Avviso per i candidati non selezionati

Entro 8 giorni dalla stipula del contratto con il candidato prescelto è necessario avvisare i candidati non selezionati per iscritto (meglio se con l'invio di una raccomandata). I candidati esclusi hanno 30 giorni di tempo per intentare una causa per discriminazione nella procedura di selezione, cosa che è necessario indicare anche nell'avviso.

Registrazione del lavoratore nel sistema della previdenza sociale

Entro il termine massimo di 8 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il lavoratore deve essere registrato ai fini dell’assicurazione pensionistica, di invalidità e sanitaria obbligatoria. La registrazione avviene tramite modulo M-1 o attraverso il portale e-VEM (richiesto certificato digitale). Va obbligatoriamente allegato il contratto di lavoro e il modulo PD (posto di lavoro vacante). Se provvederete personalmente ad assicurare i nuovi lavoratori, potete acquistare il modulo M1 nelle librerie e nelle cartolerie. Il modulo compilato va consegnato assieme agli allegati alla filiale dell’Istituto per l’assicurazione sanitaria della Slovenia.

Collocamento

Con una serie di leggi recentemente è stato superata la funzione del collocamento pubblico e sono entrati a fare la funzione di incontro tra domanda e offerta di lavoro anche altri soggetti privati. Oltre alle agenzie di lavoro possono svolgere la funzione di collocamento anche atri soggetti: università pubbliche e private, istituti di scuola secondaria di secondo grado, Comuni, Camere di Commercio, associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, ordine nazionale dei consulenti di lavoro e Enti bilaterali.

Generalmente il datore di lavoro, per qualsiasi tipologia di rapporto, può procedere all'assunzione diretta, senza necessità di rivolgersi agli uffici pubblici e scegliendo liberamente il lavoratore.

Procedura di assunzione

In base al principio della libera circolazione, per essere assunti i cittadini comunitari devono avere il codice fiscale italiano e un valido documento di identità.

Prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro oppure prima di adibire il lavoratore alle mansioni che dovrà svolgere, il datore di lavoro può far effettuare la visita medica di controllo. Per i lavoratori che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, la visita medica è obbligatoria.

Entro il giorno precedente l'inizio del rapporto, il datore di lavoro (o altro soggetto abilitato) deve comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego. La comunicazione viene effettuata in via telematica su modello Unificato Lav. ed è utile anche ai fini dell'assolvimento della comunicazione alla Direzione Regionale del Lavoro, alla Direzione Territoriale del Lavoro, al INPS e all'INAIL.

Normalmente il rapporto di lavoro si instaura a tempo indeterminato e a tempo pieno. In caso di assunzioni diverse dal rapporto di lavoro a tempo pieno è richiesta la forma scritta: contratto a tempo determinato, contratto part-time, clausola del periodo di prova. Alcuni contratti richiedono la forma scritta ai soli fini della prova: contratto di lavoro ripartito e contratto di lavoro intermittente).

Contratto di assunzione

Il contratto di lavoro è soggetto alla normativa dei contratti regolata dall'art. 1325 del codice civile. Per essere valido il contratto deve contenere gli elementi essenziali che valgono per tutti i contratti:
  • accordo tra le particolare;
  • causa;
  • oggetto;
  • forma nei casi prescritti dalla legge a pena di nullità.
 
Pertanto si è di fronte a un contratto di lavoro quando sussistono contemporaneamente i seguenti elementi:
  • prestazione di lavoro manuale o intellettuale;
  • retribuzione;
  • subordinazione del lavoratore al datore di lavoro.
 
All'atto dell'instaurazione del rapporto i datori di lavoro devono consegnare una copia delle informazioni in merito al contenuto del contratto di lavoro. Le informazioni riguardano:
  • l'identità delle parti;
  • il luogo di lavoro;
  • la data di inizio del rapporto;
  • la durata del rapporto di lavoro;
  • l'inquadramento, il livello, la qualifica e le mansioni.
 
Per le altre informazioni è possibile fare il rinvio al contratto collettivo applicato, altrimenti bisogna specificare ulteriormente
  • la durata del periodo di prova;
  • l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
  • la durata delle ferie retribuite e le modalità di fruizione delle stesse;
  • l'orario di lavoro;
  • i termini di preavviso in caso di recesso.

Dove cercare nuovi dipendenti Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Il primo passo per impiegare un nuovo collaboratore è quello di contattare l’Istituto per l’impiego della Repubblica di Slovenia. Questa può fungere da intermediario per chi cerca impiego, poiché pubblica le ricerche di personale sul proprio sito web e indirizza verso il datore di lavoro quelle persone che corrispondono al profilo cercato. La pubblicazione presso l’Istituto per l’impiego è gratuita per i datori di lavoro. 

Inoltre, per la ricerca di personale ci si può avvalere dei quotidiani e di alcune pagine web dedicate alla ricerca di lavoro, che sono però a pagamento. Eccone alcune:
 

Infine, ci si può rivolgere ad agenzie di lavoro quali, ad esempio, Adecco, Manpower, Moja Kariera e altre, che si occuperanno per conto vostro del procedimento di ricerca e selezione del personale.

Con la liberalizzazione del collocamento, è esaurito il monopolio delle agenzie di lavoro pubbliche. Attualmente è possibile rivolgersi a qualsiasi agenzia di lavoro privato, che possono offrire anche contratti di somministrazione di lavoro.

Diritti e doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

I diritti e i doveri dei dipendenti e dei lavoratori sono definiti a livello generale nelle disposizioni contenute nella sezione Risorse umanePaghe e altri versamenti. Alcuni elementi particolari emergono soprattutto nella sottoscrizione di contratti di lavoro, che definiscono le condizioni di lavoro del singolo dipendente, ma non devono discostarsi dalle disposizioni generali.

I doveri del lavoratore nell’ambito di un rapporto di lavoro riguardano soprattutto lo svolgimento delle mansioni affidategli attraverso il contratto di lavoro, il rispetto delle istruzioni del datore di lavoro, delle disposizioni sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, la comunicazione di qualsiasi situazione importante al datore di lavoro, il divieto di agire in maniera dannosa, l’obbligo di mantenere il segreto d’affari e il divieto di concorrenza se questa è definita nel contratto di lavoro.

I doveri del datore di lavoro riguardano invece in particolare la garanzia del lavoro al lavoratore, la garanzia del pagamento, la garanzia di condizioni di lavoro sicure, la tutela del lavoratore, della sua privacy e dignità e la tutela dei suoi dati personali. 

Il datore di lavoro deve dedicare particolare attenzione alle categorie speciali di lavoratori, quali lavoratori anziani, invalidi, lavoratori minorenni, donne, donne in gravidanza e genitori.

 

I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze persone soggette alle assicurazioni sociali obbligatorie sono obbligati a tenere i seguenti registri:
  • libro unico del lavoro;
  • registro infortuni;
  • registro delle visite mediche periodiche.
 

La tenuta del libro unico è responsabilità del titolare dell'impresa, oppure può essere affidata a consulenti del lavoro, altri professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, previa comunicazione alla DTL.

Inoltre, il datore di lavoro deve portare a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti il codice disciplinare, cioè l'insieme delle norme disciplinari poste dalla contrattazione collettiva o aziendale, oppure unilateralmente dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve effettuare entro 90 giorni dall'inizio dell'attività la valutazione dei rischi e al termine della valutazione il datore di lavoro ha l'obbligo di redigere un documento sulla valutazione dei rischi effettuata.

Elementi essenziali, forma e variazioni del contratto d'assunzione Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Con il contratto di lavoro, che deve essere stipulato in forma scritta, viene definito il rapporto di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro. Per le singole questioni che regolano la forma e i contenuti del contratto, valgono le disposizioni generali del diritto civile. Le parti contraenti sono il lavoratore e il datore di lavoro, e il contratto può essere stipulato tra persone che abbiano compiuto i 15 anni di età.

In conformità all’art. 29 della Legge sui rapporti di lavoro, il contratto di lavoro deve contenere:
  • I dati delle parti contraenti e la loro residenza o sede,
  • La data di inizio del rapporto di lavoro,
  • La denominazione dell’incarico di lavoro ovvero la tipologia di lavoro con breve descrizione delle mansioni che il lavoratore deve svolgere da contratto di lavoro, per le quali sono richiesti il livello e l’indirizzo di studi e le altre condizioni di cui all’art. 20 della Legge sul rapporto di lavoro (ZDR),
  • Il luogo di svolgimento del lavoro; se non viene citato un luogo specifico, si intende sottinteso che il lavoratore svolga le proprie mansioni presso la sede del datore di lavoro,
  • Il periodo per il quale il contratto di lavoro viene stipulato e le disposizioni riguardo l’utilizzo delle ferie annuali se il contratto di lavoro viene stipulato a tempo determinato,
  • La disposizione che definisce il contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale,
  • La disposizione riguardo l’orario di lavoro giornaliero o settimanale e la distribuzione dell’orario di lavoro,
  • La disposizione riguardo l’importo della busta paga del lavoratore in valuta valevole per la Repubblica di Slovenia, che spetta al lavoratore per lo svolgimento dell’incarico di cui al contratto di lavoro, e riguardo eventuali altri pagamenti,
  • La disposizione riguardo le altre componenti della busta paga del lavoratore, riguardo i tempi di pagamento, il giorno di paga e le modalità di versamento,
  • La disposizione sulle ferie annuali ovvero sulle modalità di definizione delle ferie annuali,
  • La durata degli eventuali periodi di preavviso,
  • La citazione dei contratti collettivi che vincolano il datore di lavoro ovvero degli atti generali sul datore di lavoro che definiscono le condizioni di lavoro del lavoratore e
  • Altri diritti e doveri del lavoratore.
 

Le modifiche al contratto di lavoro devono essere accettate all’unanimità da entrambe le parti contraenti. Qualora si renda necessaria una modifica, il datore di lavoro deve verificare se sia sufficiente predisporre un Allegato al contratto di lavoro oppure se sia necessario preparare un nuovo contratto di lavoro. Indipendentemente dalle modifiche di legge, dei contratti collettivi o dell’atto generale sul datore di lavoro, il lavoratore conserva tutti i diritti per lui più vantaggiosi definiti nel contratto di lavoro.

Al contratto di lavoro si applicano le regole stabilite dal codice civile sui contratti in generale (artt. 1325 e s. c.c.), salvo il caso di norme particolari.

Gli elementi del contratto sono il consenso delle parti, la causa, la forma e l'oggetto. La forma del contratto di lavoro è libera, in quanto la forma scritta è prevista solo per alcuni tipi di contratti d'assunzione (contratto a tempo determinato, contratto a tempo parziale, ecc.) Qualora invece venga preferita la redazione scritta è possibile indicare solo gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto di lavoro e rinviare alla regolamentazione degli elementi accessori alla disciplina integrativa di legge e alla contrattazione collettiva.

Comunque il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori all'atto dell'instaurazione del rapporto e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, anche consegnando copia del contratto di lavoro i seguenti elementi:
  • l'identità delle parti;
  • il luogo di lavoro;
  • la data di inizio del rapporto;
  • la durata del rapporto di lavoro;
  • l'inquadramento, il livello, la qualifica e le mansioni.

In caso di variazioni del contratto di lavoro che riguardano il tempo, il luogo, le mansioni del lavoratore bisogna avere il consenso del lavoratore e bisogna comunicare la variazione entro 5 giorni al collocamento.

Non è possibile, invece, adibire il lavoratore a mansioni inferiori, se non in casi eccezionali e non è possibile variare l'importo della paga lorda pattuita se non in aumento.

Particolarità nel rapporto di lavoro suborndinato: periodo di prova e tirocinio Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Periodo di prova

Il lavoratore e il datore di lavoro possono accordarsi per un periodo di prova della durata massima di 6 mesi, che deve essere specificato nel contratto di lavoro. All'avvio del periodo di prova il datore di lavoro definisce la composizione della commissione che valuterà il lavoro svolto nel periodo di prova e i criteri di valutazione. È in ogni caso vietata la valutazione delle caratteristiche personali del lavoratore durante il periodo di prova.

Se il datore di lavoro constata che il lavoratore non ha svolto il lavoro di prova in termini soddisfacenti, può procedere alla disdetta ordinaria del contratto perché il lavoro di prova, nel periodo previsto, non è stato svolto in maniera soddisfacente, con un termine di preavviso di 7 giorni oppure allo scadere del contratto.

Tirocinio

Ai sensi di legge o del contratto collettivo di uno specifico settore si può stabilire la possibilità di stipulare un contratto di lavoro come tirocinante per chi svolge un determinato tipo di lavoro per la prima volta, conformemente al tipo e al livello di preparazione professionale e con lo scopo di prepararsi all'esecuzione autonoma del lavoro nelle circostanze previste. Una tale tipologia di contratto può avere la durata massima di 1 anno, con possibilità di prorogare il periodo in caso di assenze o di abbreviarlo su proposta del tutor, ma non per più della metà della durata inizialmente prevista.  Prima della scadenza del periodo di tirocinio, il tirocinante deve sostenere il relativo esame.

Durante il periodo di tirocinio il tirocinante ha diritto a un compenso che ammonti almeno al 70% del salario di base che riceverebbe per il lavoro da lui svolto come dipendente ovvero per il tipo di lavoro per cui è in formazione, e che non sia inferiore al salario minimo definito ai sensi di legge.

Durante il periodo di tirocinio il datore di lavoro non può rescindere il contratto di lavoro, salvo nel caso in cui siano presentate motivazioni per la disdetta di carattere straordinario, oppure se il datore di lavoro è oggetto di una procedura di liquidazione o di concordato preventivo.

Periodo di prova

Per ogni tipo di contratto di lavoro le parti possono prevedere l'effettuazione di un periodo di prova (art. 2096 c.c.). Scopo di tale periodo è di permettere ad entrambi i contraenti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. Tuttavia, se le parti hanno stabilito una durata minima garantita, il recesso può avvenire solo alla fine di tale periodo. Il periodo di prova deve essere stipulato al momento dell'assunzione e deve essere scritto e sottoscritto. La durata massima del periodo di prova è di 6 mesi per tutti i lavoratori e di 3 mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive. I contratti collettivi possono prevedere una diversa durata del periodo di prova.

Apprendistato

L'apprendistato è uno speciale contratto di lavoro a causa mista, nel quale la prestazione del lavoratore viene scambiata non solo con la retribuzione, ma anche con la formazione professionale. Il datore di lavoro di qualsiasi settore produttivo è obbligato a fornirgli l'insegnamento necessario al raggiungimento della capacità tecnica propria del lavoratore qualificato.

Per stipulare il contratto di apprendistato, il Testo Unico (D. Lgs. 167/2011) prevede la forma scritta per il contratto, per il patto di prova e per il relativo piano formativo individuale da definire entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. È previsto il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

È possibile inquadrare il lavoratore apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento della quali è finalizzato in contratto. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Per i primi tre anni, per le aziende che al momento dell'assunzione dell'apprendista hanno un organico al massimo di 9 unità, è previsto, inoltre, l'azzeramento dei contributi a carico del datore di lavoro, mentre per gli anni successivi al terzo la contribuzione e per le aziende che superano il limite delle nove unità, la contribuzione è pari al 10% e prosegue anche per l'anno successivo alla conclusione dell'apprendistato se il lavoratore viene confermato.

Ci sono quattro tipi di apprendistato:
  • apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca;
  • apprendistato per la qualificazione e riqualificazione professionale.

Assunzione di stranieri Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

I lavoratori dei Pesi UE sono equiparati ai lavoratori sloveni, mentre per i cittadini di altri stati esteri sono in vigore regole particolari di impiego. Questi lavoratori devono ottenere nella Repubblica di Slovenia un permesso di lavoro o altro permesso equivalente che sostituisca quello di lavoro. Il permesso di lavoro non è necessario solamente se la legge o un contratto internazionale dispone in tal senso. Inoltre, nell’impiego di stranieri è necessario considerare anche determinate quote predefinite.

Tutte le informazioni e moduli necessari per impiegare un lavoratore straniero sono disponibili al sito web dell’Istituto per l’impiego della Repubblica di Slovenia:  http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Tujci/Tujci.htm.

I cittadini dei paesi dell'UE sono equiparati nell'assunzione ai cittadini italiani. A norma del regolamento del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni, le disposizioni che regolano l'assunzione di lavoratori extracomunitari si dividono in tre gruppi:
  • procedure per l'autorizzazione ad assumere lavoratori stranieri ancora all'estero nell'ambito dei flussi d'ingresso annuali;
  • procedure per l'autorizzazione ad assumere, ovvero far entrate in Italia, per motivi di lavoro, particolari categorie di lavoratori al di fuori dei flussi d'ingresso;
  • procedura per assumere lavoratori extracomunitari già presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno e procedura per il rinnovo di quest'ultimo.
 

Tutte le informazioni per l'assunzione di lavoratori stranieri in Italia sono reperibili sul sito: http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/LavorareItalia/Pagine/Stranieri-extraUE.aspx.

Come comportarsi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero del contratto di lavoro? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Il contratto di lavoro cessa la sua validità (ai sensi della legge sui rapporti di lavoro):
  • alla scadenza del periodo per il quale è stato stipulato (nel caso del contratto a tempo indeterminato),
  • con la morte del lavoratore o del datore di lavoro (nel caso delle persone fisiche),
  • consensualmente,
  • per recesso ordinario o straordinario,
  • per sentenza,
  • per forza di legge,
  • in altri casi stabiliti dalla legge sui rapporti di lavoro.
 
Il recesso dal contratto di lavoro è considerato una misura estrema per entrambe le parti in causa. È vietato rescindere un contratto per motivi discriminatori o per altre ingiuste cause, che si elencano di seguito:
  • assenza per impossibilità a svolgere l'attività lavorativa dovuta a malattia, infortunio o necessità di cure per un membro della famiglia, secondo quanto previsto dalle norme della previdenza sociale; assenza dal lavoro dovuta congedo parentale secondo la norma di legge;
  • partecipazione a una causa o a un procedimento intentato contro il datore di lavoro in sede legale o di fronte a organi di arbitrato o amministrativi;
  • iscrizione a un sindacato;
  • partecipazione ad attività sindacali al di fuori dell'orario di lavoro;
  • partecipazione ad attività sindacali durante l'orario di lavoro, previa accordo con il datore di lavoro;
  • partecipazione a scioperi organizzati nel rispetto della legge;
  • candidatura a funzioni di rappresentanza dei lavoratori e svolgimento, presente o passato, di tali funzioni;
  • cambiamento del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge sui rapporti di lavoro,
  • motivi etnico-razziali o dovuti al colore della pelle, sesso, età, invalidità, stato civile, obblighi famigliari, gravidanza, convinzioni politiche e religiose, nazionalità e classe sociale;
  • stipula di un contratto di ferma volontaria nell'esercito o di servizio nella riserva dell'Esercito Sloveno, contratto di servizio nella Protezione Civile, partecipazione volontaria dei cittadini a servizi di soccorso e protezione secondo quanto previsto dalla legge.
 

Nelle procedure di disdetta del contratto risulta di particolare importanza il rispetto dell'iter previsto in tutte le sue fasi per garantirne la regolarità e legittimità.  Allo stesso modo bisogna prestare molta attenzione alla corretta notifica degli atti durante la procedura.

Disdetta Disdetta ordinaria del contratto di lavoro

La disdetta ordinaria del contratto di lavoro è disciplinata dall’art. 88 della Legge sui rapporti di lavoro. La disdetta ordinaria è la disdetta del rapporto di lavoro con preavviso nei termini previsti per legge. I termini minimi di preavviso per il datore di lavoro sono definiti dall’art. 94 della Legge sui rapporti di lavoro ; per il 2014, i termini minimi di preavviso vigenti sono:

Disdetta da parte del lavoratore
 
Termine di preavviso
Condizione
15 giorni
fino a un anno di impiego presso il datore di lavoro
30 giorni
oltre un anno di impiego presso il datore di lavoro

Nel contratto di lavoro o nel contratto collettivo può essere concordato un termine di preavviso più lungo, che però non può superare i 60 giorni.

Disdetta da parte del datore di lavoro

Disdetta per motivi economici o per incapacità

Termine di preavviso
Condizione
15 giorni
1 anno o meno di 1 anno di impiego presso il datore di lavoro
30 giorni
da 1 a 2 anni di impiego presso il datore di lavoro
32 giorni
3 anni di impiego presso il datore di lavoro
36 giorni
5 anni di impiego presso il datore di lavoro
46 giorni
10 anni di impiego presso il datore di lavoro
60 giorni
20 anni di impiego presso il datore di lavoro
80 giorni
25 o più anni di impiego presso il datore di lavoro
Licenziamento per colpa

In questo caso, il termine minimo di preavviso è di 15 giorni.

Il lavoratore può recedere dal contratto di lavoro senza darne motivazione, mentre il datore di lavoro può farlo solamente per giusta causa, ovvero per motivi congrui e fondati che impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro. Possono essere motivi economici, di incapacità del lavoratore, di colpa o di inabilità al lavoro alle condizioni previste dal contratto per invalidità. In caso di controversia, la sussistenza della motivazione fondata o giusta causa va dimostrata dal datore di lavoro. È particolarmente rischioso citare come motivazione la cancellazione del posto di lavoro, perché in quel caso va dimostrato come si intende proseguire con il lavoro.

Documenti richiesti nel procedimento di disdetta ordinaria del contratto di lavoro:
  • avviso di intenzione di disdetta, se il contratto di lavoro viene sciolto per motivi economici;
  • nota di rimprovero sul mancato adempimento degli obblighi e sulla possibilità di licenziamento in caso di violazione reiterata, se si intende disdire il contratto di lavoro per colpa;
  • Convocazione per l'audizione a difesa e verbale dell’audizione, se si intende disdire il contratto di lavoro per incapacità;
  • avviso al sindacato, se il lavoratore è iscritto in un sindacato;
  • revoca del contratto di lavoro, che deve essere motivata.
 

Licenziamento collettivo

Se il datore di lavoro procede a un licenziamento collettivo (almeno 10 lavoratori in un’azienda che ne impiega più di 20 e meno di 100; almeno il 10 % dei lavoratori in un’azienda che ne impiega da 100 a 300; almeno 30 lavoratori in un’azienda che impiega 300 o più persone), deve predisporre un programma di licenziamento di lavoratori in esubero.

Trattamento di fine rapporto

Il datore di lavoro che procede alla disdetta del contratto di lavoro per motivi economici o per incapacità, è tenuto al pagamento dell’indennità di fine rapporto al lavoratore. 

La base per il calcolo dell’indennità di fine rapporto è la busta paga mensile media che il lavoratore ha percepito o che percepirebbe se lavorasse negli ultimi tre mesi antecedenti alla disdetta.

L’indennità di fine rapporto ammonta a (dati anno 2014; in caso di modifiche di legge, vedere Legge sui rapporti di lavoro ZDR, art. 108):
  • 1/5 della base per ogni anno di lavoro presso il datore di lavoro, se il lavoratore è impiegato presso il datore di lavoro da più di 1 anno e fino a 10 anni,
  • 1/4 della base per ogni anno di lavoro presso il datore di lavoro, se il lavoratore è impiegato presso il datore di lavoro da più di 10 anni e fino a 20 anni,
  • 1/3 della base per ogni anno di lavoro presso il datore di lavoro, se il lavoratore è impiegato presso il datore di lavoro da più 20 anni.
 

Disdetta straordinaria del contratto di lavoro

La disdetta straordinaria del contratto di lavoro non prevede preavviso e le parti in causa  vi possono ricorrere solo nelle circostanze previste dagli articoli  110. o 111. člena della legge sui rapporti di lavoro. L'onere di dimostrare la fondatezza delle ragioni che hanno portato alla disdetta straordinaria ricade sulla parte che ha deciso la disdetta.

Nel caso di disdetta straordinaria del contratto di lavoro il lavoratore non ha diritto al trattamento di fine rapporto e ai sussidi previsti per la disoccupazione.

Documenti necessari per la disdetta straordinaria del contratto di lavoro:
  • Convocazione per l'audizione a difesa e verbale dell’audizione;
  • avviso ai sindacati, se il lavoratore fa parte di un sindacato;
  • disdetta straordinaria.
 
Tutela speciale contro il licenziamento

Il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, alle lavoratrici in gravidanza e in allattamento, ai genitori nel periodo in cui usufruiscono del congedo parentale, agli invalidi assenti dal lavoro per malattia, ai lavoratori anziani fino al raggiungimento delle condizioni minime per il pensionamento.

La tutela contro il licenziamento non viene garantita in caso di sussistenza di giusta causa per la disdetta straordinaria del contratto di lavoro, se è in corso il procedimento di cessazione di attività del datore di lavoro oppure il procedimento di liquidazione coatta.

Procedimenti in caso di cessazione del contratto di lavoro

Dopo la cessazione di validità del contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a restituire al lavoratore il libretto di lavoro. Entro gli otto giorni successivi alla cessazione di validità del contratto di lavoro, il datore di lavoro cancella il lavoratore dall’assicurazione sociale obbligatoria con il modulo M2

La risoluzione del contratto di lavoro può ricondursi all'iniziativa del datore di lavoro, a quella del lavoratore, oppure a cause estranee alla volontà di entrambi. Queste sono:
  • dimissioni;
  • impossibilità sopravvenuta e forza maggiore;
  • licenziamento individuale;
  • licenziamento collettivo;
  • licenziamento disciplinare;
  • mancata ripresa del servizio a seguito di malattia;
  • mancato superamento della prova;
  • messa in mobilità;
  • morte del lavoratore;
  • raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia;
  • risoluzione consensuale;
  • scadenza del termine.
 

Dimissioni

Le dimissioni consistono in un atto volontario del lavoratore che non deve essere viziato nella sua formazione. Le dimissioni sono efficaci solo se convalidate. La convalida va fatta presso le DTL, i Centri per l’Impiego oppure mediante apposizione da parte del lavoratore di una dichiarazione in calce alla comunicazione telematica di cessazione del rapporto.

Licenziamento individuale

Il licenziamento individuale rappresenta una modalità di recesso unilaterale del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato.

Il licenziamento deve essere sorretto da un motivo, che può dipendere da ragioni soggettive collegate alla condotta del lavoratore (licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) o da situazioni oggettive, legate all'attività produttiva o all'organizzazione del lavoro (licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

Il licenziamento deve essere intimato per iscritto e nel rispetto della procedura prevista dalla legge. In caso di licenziamento disciplinare deve essere seguita una procedura più complessa.

Una spiegazione sui licenziamenti individuali è descritta qui: http://www.unicolavoro.ilsole24ore.com/ExternalDefault.aspx?idDoc=10467409&idDocType=15.

Licenziamento collettivo

Possono porre in essere un licenziamento collettivo i datori di lavoro imprenditori, che occupano più di 15 dipendenti.

L'ipotesi di licenziamento collettivo si verifica quando il datore di lavoro intende effettuare nell'arco di 120 giorni almeno cinque licenziamenti nell'unità produttiva oppure più unita produttive nell'ambito della stessa provincia.

Sanzioni 

Tipo di invalidità

Ragioni

Conseguenze

Inefficacia

motivazione del licenziamento non comunicata entro 7 giorni dalla richiesta del lavoratore

  • nelle imprese con più di 15 dipendenti (o 60 complessivamente) : impugnazione entro 60 giorni per ottenere la reintegrazione e il risarcimento danni
  • nelle imprese con meno di 15 dipendenti (o 60 complessivamente): il lavoratore non deve impugnare il recesso e si applica il regime della nullità degli atti

Inefficace

Licenziamento orale senza forma scritta

Non produce effetti ed inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto, con la conseguenza che il lavoratore ha diritto al pagamento di tutte le retribuzioni non corrisposte

Nullità

  • licenziamento discriminatorio
  • licenziamento motivato da ragioni politiche, religiose, razziali e sessuali

Reintegrazione e risarcimento danni pari a 5 mensilità qualunque sia il numero di addetti

Nullità

Per causa di matrimonio

Riammissione in servizio e pagamento della retribuzione fino alla riammissione

Annullabilità

Licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo

  • Riassunzione e pagamento di una penale nel caso di tutela obbligatoria
  • Reintegrazione o risarcimento danni nel caso di tutela reale

Ingiustificato

Licenziamento disciplinare viziato nel rispetto della procedura

  • Reintegrazione e risarcimento nel caso di tutela reale;
  • Riassunzione o risarcimento danni nel caso di tutela obbligatoria

 

Quali sono le cause di assenza dal lavoro? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Ferie annue ordinarie

I dipendenti possono essere assenti dal lavoro per le ferie annuali ordinarie. La Legge sui rapporti di lavoro definisce il diritto alla durata minima delle ferie annue nel singolo anno solare, che non può essere inferiore alle quattro settimane, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia impiegato a tempo pieno o tempo parziale e in considerazione della distribuzione dei giorni di lavoro nell’arco della settimana. Questo significa che per un lavoratore il cui obbligo lavorativo sia distribuito su cinque giorni a settimana, la durata minima delle ferie annue ordinarie è di 20 giorni lavorativi, mentre per un lavoratore che lavora sei giorni a settimana le ferie annue di quattro settimane hanno una durata minima di 24 giorni lavorativi. In casi particolari, quali invalidità, anzianità, invalidità fisica al 60%, bambini psichicamente o fisicamente disabili, bambini fino ai 15 anni di età e altre circostanze definite dal datore di lavoro negli atti generali, il lavoratore ha diritto a ulteriori giornate di ferie annue.

Ferie straordinarie

In questa categoria rientrano:
  • Assenza pagata per motivi particolari (proprio matrimonio, morte del coniuge, del partner non sposato, del figlio, del figlio adottivo o del figliastro, dei genitori o dei genitori adottivi, di gravi incidenti che colpiscono il lavoratore), della durata massima di 7 giorni lavorativi in un anno solare,
  • Assenza per donazione del sangue nel giorno della donazione,
  • Assenza per svolgimento di mansione non lavorativa per la quale il lavoratore sia stato eletto oppure per un dovere per il quale sia stato nominato ecc. (art. 170. Della Legge sui rapporti di lavoro),
  • Assenza per corsi di formazione (assenza per motivi di studio).
 

Assenza per malattia

La Legge sui rapporti di lavoro definisce l’assenza dal lavoro per motivi di salute come assenza giustificata dal lavoro in caso di temporanea incapacità al lavoro o malattia o infortunio. In conformità alle disposizioni della Legge sulla tutela e assicurazione sanitaria, il lavoratore è tenuto a dare avviso al datore di lavoro se si ammala. L’assenza dal lavoro per malattia per 30 giorni viene concessa dal medico di base, mentre in caso di proroghe a decidere è la commissione sanitaria dell’Istituto per l’assicurazione sanitaria della Repubblica di Slovenia. Il lavoratore può assentarsi dal lavoro anche per prendersi cura di un parente stretto (fino a 7 giorni), per prendersi cura dei figli fino a 7 anni di età oppure di figli lievemente, moderatamente e gravemente disabili dal punto di vista fisico e psichico (fino a 15 giorni). In casi eccezionali, l’assenza può essere prorogata.

La legge sulla tutela genitoriale e sugli assegni familiari prevede inoltre le seguenti assenze (la Legge sui rapporti di lavoro usa il termine comune “congedi genitoriali”):

Congedo di maternità

Il congedo di maternità è volto alla preparazione al parto, alla cura e alla tutela dei neonati e alla tutela della salute della madre nel momento del parto e immediatamente dopo. Hanno diritto al congedo di maternità la madre di un bambino e, in alcune circostanze, anche il padre di un bambino, uno dei nonni del bambino o altra persona. Il congedo di maternità dura 105 giorni. La madre deve prendere congedo di maternità 28 giorni prima della termine prevista per il parto, stabilita dal ginecologo. Se la madre non va in congedo di maternità a tale scadenza, non può usufruire della parte inutilizzata del congedo di maternità successivamente alla nascita del bambino, a meno che il parto non avvenga prima della scadenza prevista. Se alla data del parto la madre non si è ancora avvalsa del congedo di maternità, lo fa a partire dalla data del parto. Ci si avvale del congedo di maternità per un periodo ininterrotto di assenza completa dal lavoro.

La lavoratrice in gravidanza deve dare avviso al datore di lavoro dell’intenzione di avvalersi del congedo di maternità al massimo entro 30 giorni prima della data prevista per tale congedo. Se la lavoratrice in gravidanza è un’imprenditrice autonoma, deve darne avviso all’organo competente per la registrazione dell’attività autonoma entro 15 giorni dal riconoscimento del diritto.

Congedo di paternità

Il congedo di paternità corrisponde a delle ferie destinate al padre affinché possa, nel momento più delicato, collaborare con la madre nella cura e nella tutela del bambino. Il padre ha diritto al congedo di paternità per la durata di 90 giorni civili (indipendentemente dal numero di bambini che nascono contemporaneamente), dei quali i primi 15 devono essere usati fino al compimento del sesto mese di età del bambino (altrimenti questa parte del congedo di paternità scade), mentre i rimanenti 75 giorni possono essere usati fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Il padre non ha diritto ai primi 156 giorni di congedo di paternità se si sta avvalendo del congedo di maternità.

Congedo per la cura e la tutela del bambino

Il congedo per la cura e la tutela del bambino corrisponde a delle ferie destinate all’ulteriore cura e tutela del bambino e gli aventi diritto possono usufruirne in maniera diretta (immediatamente), ovvero subito dopo la conclusione del congedo di maternità. Vi ha diritto uno dei due genitori del bambino e in casi eccezionali entrambi i genitori; in particolari circostanze vi ha diritto anche uno dei nonni del bambino o altra persona. Il congedo per la cura e la tutela del bambino dura normalmente 260 giorni e può essere prorogato se la madre partorisce dei gemelli (per 90 giorni) o più bambini nati vivi (90 giorni per ogni ulteriore bambino), oppure se la madre partorisce prematuramente (per un numero di giorni corrispondente al numero di giorni per cui la gravidanza è stata inferiore ai 260 giorni), se la madre partorisce un bambino bisognoso di cure particolari (per 90 giorni più possibilità fino al compimento dei 18 mesi del bambino), se i genitori si prendono cura in casa di almeno altri due bambini fino a otto anni di età (per due bambini 30 giorni, per tre bambini 60 giorni, per quattro o più bambini 90 giorni). Tutti i diritti sono anche cumulabili.

Congedo per adozione

Il genitore adottivo ovvero la persona alla quale il bambino viene affidato per fini educativi e di cura per la successiva adozione in conformità a una disposizione speciale, ha diritto al congedo per adozione (a eccezione del caso in cui abbia usufruito del congedo parentale per il bambino), che inizia al massimo 30 giorni dopo la sistemazione del bambino in famiglia ai fini dell’adozione:
  • Per bambini da 1 a 4 anni di età per la durata di 150 giorni,
  • Per bambini da 4 a 10 anni di età per la durata di 120 giorni.
 

Il congedo per adozione può essere usato in modo ininterrotto con assenza completa dal lavoro da parte di uno o entrambi i genitori contemporaneamente, ma la durata complessiva dei due congedi non deve superare i 150 o 120 giorni. È necessario darne avviso al datore di lavoro al massimo antro 3 giorni dal soddisfacimento dei requisiti per richiedere questo tipo di congedo. Non ha diritto al congedo per adozione una persona che adotta il figlio del proprio coniuge.

Ferie

Il periodo di riposo feriale è finalizzato al ripristino delle energie fisiche e psichiche del lavoratore. Le ferie annuali retribuite non possono essere inferiori a quattro settimane e sono un diritto irrinunciabile. La durata delle ferie deve essere fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità; il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo, almeno 2 settimane, se il dipendente lo richieda; le ferie devono essere retribuite e l'epoca del godimento è stabilita dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze aziendali e degli interessi dei lavoratori.

Delle 4 settimane di durata minima delle ferie, due devono essere godute entro l'anno di maturazione delle ferie e le restanti 2 settimane entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, mentre il periodo minimo di 4 settimane di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità, nel corso del rapporto di lavoro.

I CCNL possono prevedere una diversa durata delle ferie, ma sempre mantenendo il minimo previsto dalla legge. La maturazione delle ferie avviene di solito per un dodicesimo della durata annuale per ogni mese di lavoro. Viene considerata in genere per la maturazione come mese intero la presenza al lavoro per almeno 15 giorni.

Permessi riduzione orario e ex festività

Oltre alle ferie i contratti collettivi possono prevedere delle ore di permesso retribuito per la riduzione dell'orario di lavoro, che possono variare da contratto a contratto. I permessi per le ex festività derivano dalla compensazione da parte dei contratti collettivi delle 4 festività abolite, pari in totale a 32 ore. Tutti questi permessi sono in genere proporzionati alla durata del rapporto di lavoro in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, assenze non retribuite intervenuti durante l'anno.

Congedo matrimoniale

In occasione del matrimonio tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto di fruire un congedo retribuito, con le modalità stabilite dal CCNL di riferimento. In genere i contratti collettivi prevedono la durata di 15 giorni, che non può essere computato nel periodo di ferie annuali. La retribuzione è per gli impiegati a carico del datore di lavoro, mentre per gli operai 7 giorni sono a carico dell'INPS e viene anticipata dal datore di lavoro che provvederà a conguagliare quanto dovutogli con i contributi versati all'INPS.

Richiamo alle armi

I lavoratori dipendenti possono essere richiamati al servizio militare per qualunque esigenza delle Forze armate, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro e percependo un'indennità economica.

Diritto allo studio

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionali, hanno diritto a turni di lavoro che permettano la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. È prassi consolidata che i contratti prevedano con determinate condizioni permessi per lo studio pari a 150 ore nel triennio, usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno diritto a permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami.

Aspettativa per cariche pubbliche

I lavoratori che vengono eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o delle assemblee regionali e ad altre funzioni pubbliche elettive hanno diritto ad una aspettativa non retribuita per l'intero periodo del mandato.

Agli amministratori locali eletti sono riconosciuti permessi connessi allo svolgimento della carica, che possono essere permessi retribuiti o permessi non retribuiti per le cariche di sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, ecc.

Permessi sindacali

Ai lavoratori che hanno delle funzioni all'interno dei sindacati possono essere concessi permessi retribuiti ovvero aspettative non retribuite.

Permessi elettorali

La legge riconosce ai lavoratori che adempiono alle funzioni presso gli uffici elettorali in caso di consultazioni elettorali, di assentarsi dal lavoro per il periodo delle operazioni elettorali, con diritto alla retribuzione.

Aspettativa per lavoratori tossicodipendenti e loro familiari

I lavoratori tossicodipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori familiari di tossicodipendenti possono usufruire di un periodo massimo di 3 anni di aspettativa non retribuita al fine di prendere parte a programmi terapeutici riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL.

Permessi e aspettativa per disabili e loro familiari

I lavoratori disabili e loro genitori e familiari hanno il diritto di fruire di permessi retribuiti o di congedi. I permessi possono essere fruiti ad ore oppure a giorni, fino ad un massimo di 3 giorni al mese.

Permessi per gravi motivi familiari

Nell'intera carriera lavorativa del lavoratore, sono concessi due anni di aspettativa non retribuita per gravi e documentati motivi familiari entro il secondo grado di parentela. In alcuni casi per questo congedo l'INPS può erogare anche un'indennità pari alla retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo.

Permessi per motivi personali

Il lavoratore può fruire di permessi retribuiti in caso di documentata grave infermità o di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado (anche non convivente) o di un convivente. I permessi   sono concessi nella misura complessiva di 3 giorni all'anno. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Donazione sangue e midollo osseo

Ai donatori di sangue è concesso un permesso retribuito giornaliero con indennità a carico dell'INPS per il riposo nella giornata di donazione del sangue. Anche per i donatori di midollo osseo è concesso un analogo permesso, di durata idonea alla durata dell'intervento.

Malattia

La legge prevede che per il periodo di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità. Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto a un'indennità di malattia a carico dell'INPS e di un'eventuale integrazione dell'indennità a carico del datore di lavoro. L'indennità a carico dell'INPS scatta dal 4° giorno di malattia ed ammonta fino al 20° giorno al 50% della paga giornaliera, comprensiva di ratei delle mensilità aggiuntive, percepita nel periodo di paga precedente all'inizio della malattia, mentre per i giorni dal 21° al 180° l'indennità è pari al 66% della paga. I contratti collettivi, inoltre, possono prevedere un'integrazione della paga a carico del datore di lavoro. L'indennità è a carico dell'INPS e viene anticipata dal datore di lavoro che provvederà a conguagliare quanto dovutogli con i contributi versati all'INPS. La durata massima dell'indennità a carico dell'INPS è di 180 giorni. La malattia deve essere certificata da idoneo certificato medico, che deve essere emesso al massimo il giorno successivo all'inizio della malattia. Il certificato è trasmesso telematicamente all'INPS, mentre il lavoratore ha il dovere di portarlo a conoscenza del datore di lavoro al massimo entro due giorni dall'inizio dell'assenza.

Maternità obbligatoria

Il D.Lgs. 151/2001 prevede una triplice tutela per le lavoratrici madri: fisica; normativa e giuridica; economica. In alcuni casi il padre lavoratore può sostituirsi o affiancarsi alla madre nel periodo obbligatorio di astensione. Il periodo protetto interviene già all'inizio della gravidanza, periodo in cui inizia il divieto di licenziamento e di sospensione dal lavoro (questo continua fino ad un anno di età del bambino). Il congedo di maternità obbligatoria interviene, invece, due mesi prima della data presunta del parto (con la possibilità di anticipare l'astensione per determinati casi), tre mesi per attività gravose e dura fino a tre mesi dopo il parto (elevabili a sette nei lavori gravosi). Il periodo prima del parto può essere ridotto a un mese e il periodo successivo aumentato a quattro mesi dopo il parto. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. A norma dell'art. 21 T.U. le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto almeno 2 mesi prima della data presunta del parto e, successivamente, devono presentare entro 30 giorni il certificato attestante la data del parto.

La lavoratrice ha diritto a un'indennità corrisposta dall'INPS pari all'80% della retribuzione media giornaliera calcolata con le modalità previste per indennità giornaliera per l'indennità di malattia. L'indennità è a carico dell'INPS e viene anticipata dal datore di lavoro che provvederà a conguagliare quanto dovutogli con i contributi versati all'INPS. I contratti collettivi possono, inoltre, prevedere un integrazione al trattamento dell'INPS a carico del datore di lavoro.

Congedo di paternità

In via sperimentale per gli anni 2013-2015 l'art. 4, c. 24 della L. 92/2012 stabilisce che il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

L'indennità a carico dell'INPS ammonta in questi casi al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.

Congedo parentale

Ogni genitore ha diritto a un periodo di congedo parentale facoltativo di 6 mesi, che può essere fruito nei primi otto anni di vita del bambino. Complessivamente, fra i due genitori, il congedo parentale non può superare i 10 mesi. Nel caso però, che il padre richieda almeno tre mesi di congedo parentale, il diritto di astensione della madre sale a 7 mesi e il periodo totale fra i due genitori sale a 11 mesi.

Per i periodi di astensione facoltativa è dovuta un'indennità giornaliera di maternità nella misura pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera percepita dalla lavoratrice o dal lavoratore per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i genitori, fino a tre anni di vita del bambino. L’indennità di maternità facoltativa è dovuta anche per il periodo superiore a sei mesi, cioè per i periodi dal settimo al decimo mese di astensione oppure per i periodi di astensione dai 3 agli 8 anni di età del bambino, solo se il reddito (riferito all'anno in cui si usufruisce dell'astensione) del singolo genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'AGO (assicurazione generale obbligatoria) INPS (per il 2013 16.101,47 €)

Adozione e affidamento

La lavoratrice adottiva ha diritto all'astensione obbligatoria per un periodo massimo di 5 mesi, da fruire nei primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del bambino, con un'indennità economica all'80%. In caso di affidamento il congedo di maternità potrà essere fruito dalla madre affidataria entro 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionato, con un'indennità economica all'80%.

Il congedo parentale può essere usufruito, qualunque sia l'età del minore, entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia, anche nel caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento. L'indennità economica prevista ordinariamente potrà essere corrisposta solo nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Permessi per allattamento

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo si cui sopra hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. In alcuni casi i permessi possono essere usufruiti dal padre in alternativa alla madre, ma solo dopo tre mesi dalla data del parto.

La lavoratrice madre per la fruizione dei permessi, deve presentare domanda al datore di lavoro, mentre il padre deve presentare la domanda all'INPS con copia al datore di lavoro.

Durante l'assenza per i riposi, alla lavoratrice è dovuta un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione. L'indennità è a carico dell'INPS e viene anticipata dal datore di lavoro che provvederà a conguagliare quanto dovutogli con i contributi versati all'INPS.

Malattia del bambino

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età non superiore a 3 anni, senza limiti temporali, ovvero, per figli di età tra 3 e 8 anni, solo per 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. Le assenze non sono retribuite ma sono utili all'anzianità di servizio.

Quali dati bisogna inserire nel libro unico del lavoro (LUL)? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

In conformità alla Legge sulle evidenze nell’ambito del lavoro e della sicurezza sociale, i datori di lavoro, ai fini dell’applicazione dei diritti previsti dal sistema di sicurezza e tutela sociale, come anche per consentire il monitoraggio statistico e per le necessità di controllo e ispezione, sono tenuti a redigere i registri di seguito elencati. Tutti i documenti e atti originali e i registri vanno conservati come atti di valore durevole. Si raccomanda la conservazione in armadi ignifughi, dato che è dovere del datore di lavoro prevenirne la distruzione, il danneggiamento o la manomissione.

Di seguito sono citate le voci principali, mentre i dettaglio sono disponibili nella Legge sulle evidenze nell’ambito del lavoro e della sicurezza sociale.

Registro dei lavoratori impiegati (art. 13 ZEPDSV) - modello

  • Dati del lavoratore,
  • Dati sul permesso di lavoro del lavoratore (stranieri),
  • Dati sul contratto di lavoro stipulato,
  • Dati sulla cessazione del contratto di lavoro.
 

Possono essere contenuti anche altri dati, quali la residenza, e conservati diversi documenti, certificati e fotocopie di documenti personali.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro ogni variazione dei dati entro 8 giorni dalla variazione stessa.

Registro dei costi del lavoro (art. 16 ZEPDSV)

È un registro mensile in cui vanno annotati:
  • I dati del lavoratore,
  • I dati sulle buste paga e le indennità che gravano sul datore di lavoro,
  • I dati riguardanti altri costi del lavoro,
  • I dati sui contributi di legge per la sicurezza sociale del singolo lavoratore.
 

Registro dell’orario lavorativo (art. 18 ZEPDSV)

Per ciascun lavoratore vanno iscritti quotidianamente i seguenti dati:
  • Numero di ore,
  • Numero totale di ore lavorate a tempo pieno e a tempo parziale con specificazione del tipo di orario di lavoro svolto,
  • Numero di ore di lavoro straordinario,
  • Numero di ore non lavorate per le quale si percepisce un’indennità dal datore di lavoro con specificazione del tipo di indennità,
  • Il numero di ore non lavorate per le quali si percepisce un’indennità da parte di altre organizzazioni o datori di lavoro o organi con specificazione del tipo di indennità,
  • Il numero di ore non lavorate per le quali non si percepisce alcuna indennità,
  • Il numero di ore di lavoro sul luogo di lavoro per le quali si conteggia il periodo assicurativo con maggiorazione ovvero per le quali è obbligatorio il versamento di assicurazione pensionistica integrativa con specificazione del tipo di status.
 

Il registro si tiene anche per il personale dirigente se è a contratto presso il datore di lavoro.

Registro sulle modalità di risoluzione dei conflitti collettivi di lavoro da parte del datore di lavoro (art. 20 ZEPDSV)

Si tratta del registro degli scioperi e degli arbitrati dei conflitti del lavoro.

Nel libro unico del lavoro devono essere registrati i dati riferiti a tutti i lavoratori subordinati inseriti nell'organizzazione d'impresa con un contratto di lavoro normale o assunti con qualsiasi contratto flessibile.

Per ciascun lavoratore devono essere indicati;
  • nome e cognome;
  • codice fiscale;
  • qualifica e livello;
  • anzianità di servizio;
  • erogazioni di denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro;
  • trattenute;
  • detrazioni fiscali;
  • dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;
  • prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
 

Il LUL deve contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato e le ore di straordinario, delle assenze anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Il libro unico deve essere compilato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Quali sono le agevolazioni per l'impiego di lavoratori? Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Agevolazioni di legge per l’impiego di lavoratori

La Slovenia propone diversi programmi di incentivazione fiscale per l’impiego di categorie di lavoratori svantaggiati, che comprendono giovani al primo impiego, giovani fino ai 30 anni di età, persone di età superiore ai 50 anni, invalidi, disoccupati di lunga durata e disoccupati residenti in zone svantaggiate. L’elenco degli incentivi all’impiego attualmente disponibili è consultabile alla pagina web dell’Istituto per l’impiego della RS:

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju.

Concorsi pubblici per l’impiego

I concorsi pubblici in corso, i termini e i requisiti per la presentazione delle domande pubblicati dall’Istituto per l’impiego della RS sono disponibili sul sito web: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi.

Al fine di incrementare l'occupazione di particolari categorie di lavoratori sono stati introdotti svariati benefici contributivi e fiscali per:
  • apprendistato;
  • lavoratori in CIG da almeno 24 mesi;
  • lavoratori in CIG da tre mesi di imprese in CIGS da sei mesi;
  • lavoratori titolari di ammortizzatori sociali in deroga;
  • lavoratori disoccupati con trattamento speciale da 12 mesi;
  • lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi;
  • lavoratori disoccupati con particolari requisiti soggettivi;
  • lavoratori in mobilità;
  • dirigenti privi di occupazione;
  • assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria e facoltativa per maternità (aziende con meno di 20 dipendenti);
  • credito d'imposta per assunzioni di ricercatori;
  • riduzione contributiva per le attività offerte ai detenuti;
  • riduzione contributiva per i giornalisti disoccupati;
  • riduzione IRAP per le assunzioni a tempo indeterminato e cuneo fiscale;
  • contratti part-time e solidarietà tra lavoratori anziani e assunzioni di giovani;
  • assunzioni di giovani (under 35) precari con figli minori;
  • assunzioni di disabili con elevata riduzione della capacità lavorativa;
  • bonus regionale per la stabilizzazione di lavoratori precari;
  • credito d'imposta per assunzioni in soprannumero nelle regioni del Sud e svantaggiate.
 

Su questo sito internet è possibile cercare informazioni sulle agevolazione all'occupazione: http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Incentivi/Pagine/default.aspx.

Iscriviti per le notifiche:

Mandalo

sissi
La base di conoscenza in italiano è governata da S.I.S.S.I..