L’associazione (non-profit)
Ultima modifica: 06.01.2015
NORME CIVILISTICHE
Le norme del codice civile distinguono tra:
- associazioni,
- fondazioni,
- associazioni non riconosciute.
Associazioni e fondazioni riconosciute – persone giuridiche
Devono essere costituite con atto pubblico, ma la fondazione può essere costituita anche per testamento. L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere alcuni elementi obbligatori: la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, le norme sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati nonché le condizioni per la loro ammissione. Per le fondazioni è obbligatorio indicare anche i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. Lo statuto può contenere le norme in caso di estinzione e la devoluzione del patrimonio.
Gli amministratori rispondono verso l’ente, se partecipano agli atti che hanno causato il danno.
Almeno una volta all’anno deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio.
La qualità di associato non è trasmissibile, ma lo statuto può prevedere diversamente. Gli associati che hanno cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere il rimborso dei contributi versati, né hanno altri diritti sul patrimonio dell’associazione.
L’autorità pubblica esercita il controllo sull’amministrazione delle fondazioni e può nominare o sostituire gli amministratori, se le disposizioni dello statuto non possono attuarsi; può annullare le deliberazioni contrarie alla legge e all’ordine pubblico.
Associazioni non riconosciute
L’ordinamento di tali associazioni è regolato dagli accordi degli associati. I contributi degli associati e i beni acquisiti costituiscono il fondo comune dell’associazione. Per le obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente, oltre al fondo comune, anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
NORME FISCALI
Per gli enti di tipo associativo le norme tributarie prevedono agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi e IVA se l’attività è svolta nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali. Le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare reddito e non sono soggetti ad IVA. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali, quindi non sono soggette ad imposte, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati. L’agevolazione però non si applica per alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano in ogni caso di natura commerciale, quindi soggette ad imposizione, ad esempio: gestione di spacci aziendali, organizzazione di viaggi turistici, gestione di fiere commerciali, pubblicità commerciale, prestazioni alberghiere e di trasporto.
Per aver diritto alle agevolazioni le associazioni devono approvare lo statuto, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate, che deve contenere alcune clausole obbligatorie:
- divieto di distribuire utili di gestione o riserve;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- il rapporto associativo deve essere uniforme, nel senso che la partecipazione alla vita associativa non deve essere temporanea; tutti gli associati maggiori di età devono essere il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- sovranità dell’assemblea, principio di voto singolo e libera eleggibilità degli organi amministrativi; lo statuto deve inoltre prevedere i criteri per l’ammissione ed esclusione dei soci e le modalità di voto in assemblea;
- intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; le quote associative non devono altresì essere rivalutabili.
Gli enti che per un intero periodo di imposta esercitano prevalentemente attività commerciali perdono la qualifica di ente non commerciale, quando ad esempio:
- i ricavi derivanti da attività commerciali sono prevalenti rispetto alle cessioni e prestazioni relative alle attività istituzionali;
- i redditi derivanti da attività commerciali sono prevalenti rispetto alle entrate istituzionali, tra le quali si comprendono i contributi, le sovvenzioni e le quote associative. La perdita di qualifica di ente non commerciale opera dal periodo di imposta in cui vengono meno le condizioni: in tal caso l’ente deve entro 60 giorni redigere l’inventario di tutti i beni facenti parte del patrimonio e tenere poi regolare contabilità.