L’impresa individuale Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015
L’esercizio dell’attività d’impresa può essere effettuato con i seguenti tipi di forma giuridica:
- Impresa individuale: fa capo ad una sola persona,
- Società: due o più persone si accordano per gestire insieme un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
L’IMPRESA INDIVIDUALE
Nell’impresa individuale l’attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell’impresa, che può comunque avvalersi dell’ausilio di collaboratori, anche familiari, nonché di dipendenti.
Questa tipologia d’impresa si caratterizza come la più veloce e snella nella sua costituzione in quanto non necessita di alcun atto e pertanto nemmeno della presenza di un notaio. L’imprenditore-proprietario si assume in piena responsabilità ed autonomia tutti i vantaggi (utili realizzati) e tutti gli oneri connessi all’impresa.
Lo svantaggio è nella responsabilità illimitata nei confronti dei terzi, in quanto il titolare risponde con tutto il proprio patrimonio personale nei confronti di eventuali creditori. Ciò significa che in caso di fallimento i creditori possono rivalersi sui suoi beni personali (la casa, l’auto e su quelli del coniuge se c’è il regime di comunione dei beni).
Per l’avvio di un’impresa individuale è necessario presentare, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle Imprese competente. La ComUnica permette di effettuare un unico adempimento per assolvere tutte le formalità necessarie per la costituzione dell’impresa e, in particolare:
- per richiedere l’attribuzione del codice fiscale o partita IVA all’Agenzia delle Entrate;
- per iscrivere l’impresa nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane
- per assolvere gli adempimenti Inps ai fini previdenziali
-
per assolvere gli adempimenti Inail ai fini assicurativi per possibili infortuni (questo obbligo assicurativo è previsto per tutte le attività definite dalla legge rischiose)
La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività. Il termine di 30 giorni vale anche per la dichiarazione di variazione dati ovvero per la cessazione dell’attività.
Nel caso di inizio attività di un’impresa individuale artigiana la dichiarazione deve essere presentata nel stesso giorno dell’inizio dell’attività.