L’impresa individuale Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

L’esercizio dell’attività d’impresa può essere effettuato con i seguenti tipi di forma giuridica:
  • Impresa individuale: fa capo ad una sola persona,
  • Società: due o più persone si accordano per gestire insieme un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
 

L’IMPRESA INDIVIDUALE

Nell’impresa individuale l’attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell’impresa, che può comunque avvalersi dell’ausilio di collaboratori, anche familiari, nonché di dipendenti.

Questa tipologia d’impresa si caratterizza come la più veloce e snella nella sua costituzione in quanto non necessita di alcun atto e pertanto nemmeno della presenza di un notaio. L’imprenditore-proprietario si assume in piena responsabilità ed autonomia tutti i vantaggi (utili realizzati) e tutti gli oneri connessi all’impresa.

Lo svantaggio è nella responsabilità illimitata nei confronti dei terzi, in quanto il titolare risponde con tutto il proprio patrimonio personale nei confronti di eventuali creditori. Ciò significa che in caso di fallimento i creditori possono rivalersi sui suoi beni personali (la casa, l’auto e su quelli del coniuge se c’è il regime di comunione dei beni).

Per l’avvio di un’impresa individuale è necessario presentare, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle Imprese competente. La ComUnica permette di effettuare un unico adempimento per assolvere tutte le formalità necessarie per la costituzione dell’impresa e, in particolare:
  • per richiedere l’attribuzione del codice fiscale o partita IVA all’Agenzia delle Entrate;
  • per iscrivere l’impresa nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane
  • per assolvere gli adempimenti Inps ai fini previdenziali
  • per assolvere gli adempimenti Inail ai fini assicurativi per possibili infortuni (questo obbligo assicurativo è previsto per tutte le attività definite dalla legge rischiose)
 

La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività. Il termine di 30 giorni vale anche per la dichiarazione di variazione dati ovvero per la cessazione dell’attività.

Nel caso di inizio attività di un’impresa individuale artigiana la dichiarazione deve essere presentata nel stesso giorno dell’inizio dell’attività.

Società di persone Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

Le società si distinguono in:
  • società di persone: società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice;
  • società di capitali: società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata con unico socio, società a responsabilità limitata semplificata, società per azioni, società in accomandita per azioni.
 

Società di persone

La società di persone è composta da due o più persone che può comunque avvalersi dell’ausilio di collaboratori, anche familiari, nonché di dipendenti.

Tra i vari tipi di società, questa tipologia è caratterizzata da una prevalenza dell’elemento umano (persone) su quello economico (capitale). Nonostante la limitazione della responsabilità personale non sia garantita per gli amministratori, si caratterizza come una forma di società snella e molto utilizzata visto che non necessita di un capitale minimo iniziale e che i suoi costi di gestione sono decisamente inferiori rispetto alle società di capitali.

I soci, scelta la forma societaria, formalizzano le regole che disciplineranno i loro rapporti nella società mediante la sottoscrizione dell’atto costitutivo e dei conseguenti patti sociali.

Alcune di queste regole sono rigide, nel senso che sono già previste dalle norme in vigore e che non possono essere derogate, mentre altre possono essere personalizzate da parte dei soci.

L’atto costitutivo e i patti sociali, comprese tutte le modifiche degli stessi, devono constare da atto pubblico notarile o da scrittura privata autenticata dal notaio nonché del consenso dell’unanimità dei soci.

La diversa connotazione di un società produce effetti diversi:
  • società semplice: è la forma societaria riservata per gestire quelle attività diverse da quelle commerciali (es. attività agricole, di mero godimento, ecc.)
  • società in nome collettivo: tutti i soci possono amministrare la società. Può essere prevista un’amministrazione congiunta (con approvazione di tutti gli amministratori), disgiunta (libertà di azione per ogni singolo amministratore) o mista (congiunta per determinate operazioni – es. di carattere straordinario – e disgiunta per le altre)
  • società in accomandita semplice: sono previste due tipologie di socio: i soci accomandatari e accomandanti. I primi sono quelli che possono amministrare la società i secondi, invece, sono quelli che apportano solo capitale e che hanno la responsabilità limitata a quanto conferito.

 

A seguito della costituzione della società il notaio presenta l’iscrizione al Registro delle Imprese e l’apertura del codice fiscale ovvero della partita IVA all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica tramite la Comunicazione Unica (ComUnica).

La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività. Nel caso di inizio dell’attività artigiana la dichiarazione deve essere presentata nel stesso giorno dell’inizio dell’attività.

Società di capitali Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

La società di capitali è normalmente composta da due o più persone (nel nostro ordinamento giuridico, tuttavia, è ammessa anche la costituzione di una società di capitali unipersonale) che possono comunque avvalersi dell’ausilio di collaboratori, familiari e non, e dipendenti.

Tra i vari tipi di società questa tipologia è caratterizzata da una prevalenza dell’elemento economico (capitale) su quello umano (persone). Nonostante i suoi costi costitutivi e di gestione siano più elevate dalle altre forme giuridiche, la società di capitali è una soluzione molto ricercata tra coloro i quali richiedono la limitazione della responsabilità personale e una flessibilità riguardo il trasferimento delle partecipazioni sociali.

 I soci, scelta la forma societaria, formalizzano le regole che disciplineranno i loro rapporti nella società mediante la sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto.

Alcune di queste regole sono rigide, nel senso che sono già previste dalle norme in vigore e che non possono essere derogate, mentre altre possono essere personalizzate da parte dei soci.

L’atto costitutivo e lo statuto, comprese tutte le modifiche degli stessi, devono constare da atto pubblico notarile.

Tutte le società di capitali, inoltre, sono soggette al deposito annuale al Registro delle Imprese del bilancio di esercizio.

La diversa connotazione di una società produce effetti diversi:
  • società per azioni: è la società per antonomasia di grandi dimensioni. I soci sono responsabili limitatamente e in modo proporzionale al capitale che ciascuno di loro ha sottoscritto. Il capitale totale, dato dalla somma di quello dei singolo soci, deve essere in misura non inferiore a 120.000,00 euro. Tra le società di capitali è quella che prevede i maggiori costi di gestione in quanto è previsto, obbligatoriamente, anche la nomina dei componenti il collegio sindacale. La s.p.a. può emettere obbligazioni, accedere alla quotazione dei titoli emessi e, entro determinati limiti, può investire in azioni proprie.
  • società a responsabilità limitata: è una società piuttosto flessibile in quanto le norme in vigore prevedono la possibilità per i soci di personalizzare un gran numero di clausole statutarie. Per la sua costituzione è previsto un capitale minimo di 10.000,00 euro. La responsabilità dei singoli soci è limitata al capitale sottoscritto. La s.r.l. non può emettere obbligazioni. La s.r.l. può anche essere costituita da una sola persona. Per la costituzione delle s.r.l.  semplificate l’ammontare del capitale sociale può essere pari ad 1 euro e inferiore a 10.000,00 euro.
  • società in accomandita per azioni: per costituirla è previsto un capitale minimo di 120.000,00 euro. La responsabilità è limitata solo per i soci accomandatari, che si assumono la responsabilità della gestione amministrativa in base al contratto sociale (e non per nomina dell’Assemblea come nel caso della s.p.a.) e per tutto il periodo di attività della società (senza possibilità di revoca o se previsto da clausole contrattuali).

Documentazione necessaria per aprire un'impresa Odpri
Ultima modifica: 06.01.2015

A seconda del tipo d’attività svolta dall’impresa individuale ovvero dalla società saranno necessarie determinate autorizzazioni (es. autorizzazione comunale, della questura, dell’azienda sanitaria, ecc).

Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività, le cosiddette “attività regolamentate” (es. impiantistica, autoriparazione, estetiste, parrucchieri, tintolavanderie, ecc) è necessaria la sussistenza di specifici requisiti (es. titolo di studio, esperienza lavorativa, iscrizione a registri, albi, ruoli o elenchi, ecc).

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero è disciplinato dal D.Lgs del 9.11.2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo. Il Ministero dello Sviluppo Economico rappresenta l’autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali in riferimento alle attività regolamentate. Per ottenere tale riconoscimento, il richiedente deve presentare domanda al Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it).

Prima dell’avvio dell’impresa individuale ovvero prima della costituzione di una società (società di persone e società di capitali) sussiste l’obbligo di attivare la casella di posta certificata PEC (Posta Elettronica Certificata) la quale verrà comunicata al Registro delle Imprese. La Posta Elettronica Certificata è una speciale forma di e-mail che acquista valore legale proprio come avviene per la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento.

Dopo aver costituito l’impresa (ditta individuale o società) ho l’obbligo di aprire un c/c bancario ovvero postale in quanto per tutte le transazioni sopra l’importo di euro 999,999 non è possibile effettuarle in contanti. Nel caso abbiamo costituito una società dobbiamo decidere a chi concedere le rispettive deleghe per poter effettuare operazioni su di esso.

Non si è tenuti obbligatoriamente ad avere un timbro, la legge non lo impone. Ma è utile averlo per comodità. Se si sceglie di avere un timbro questo deve contenere i dati identificativi dell’impresa e cioè la denominazione, la sede, il codice fiscale e la partita iva. Le società di persone e di capitali devono oltre ai dati identificativi indicare anche l’ufficio del registro delle imprese al quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione, nonché l’eventuale stato di liquidazione. Inoltre le società di capitali devono indicare anche il capitale sociale indicandone la misura effettivamente versata come risulta dell’ultimo bilancio e l’eventuale stato di “società unipersonale”.

Per ulteriori informazioni e precisazioni si possono consultare i siti delle Camere di Commercio delle rispettive province dove si intende svolgere l’attività ed il sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

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